Sentenza del 13/12/2021 n. 256 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia
Istanza di rimborso - crediti d'imposta IRPEG ed IRAP - prescrizione decennale - atti interruttivi della prescrizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Si discuteva se le richieste di informazioni del contribuente circa lo stato di lavorazione dell'istanza di rimborso possano essere considerate atti idonei ad interrompere la prescrizione decennale del credito d'imposta (IRPEG e IRAP). Il contribuente sosteneva che tali richieste esprimevano la volontà di far valere il proprio diritto e quindi interrompevano la prescrizione; l'Amministrazione sosteneva il contrario
La decisione
Il giudice ha ritenuto che le richieste di informazioni del contribuente abbiano valore interruttivo della prescrizione, poiché manifestano la volontà di far valere il diritto al credito. Conseguentemente la prescrizione decennale è stata interrotta dalle richieste del contribuente e il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere dalla data di tali atti; il ricorso del contribuente è stato quindi accolto nella parte relativa alla conservazione del diritto per effetto dell'interruzione
Norme richiamate
Codice Civile - disciplina della prescrizione e della sua interruzione
La sentenza interpreta la normativa sulla prescrizione nel senso che atti idonei a manifestare la volontà di far valere un diritto (anche richieste di informazione sullo stato di una istanza) integrano un atto interruttivo
Normativa tributaria relativa ai rimborsi di imposte (IRPEG, IRAP)
Le istanze e le comunicazioni del contribuente finalizzate al conseguimento del rimborso sono considerate rilevanti ai fini del decorso del termine prescrizionale e, se manifestano in modo chiaro la volontà di far valere il credito, interrompono la prescrizione
Massime di principio
- Le comunicazioni del contribuente che esprimono chiaramente la volontà di ottenere o far valere un credito (anche semplici richieste di informazioni sullo stato dell'istanza) possono costituire atti interruttivi della prescrizione
- Per essere efficaci come atto interruttivo è utile che la comunicazione sia chiara quanto al diritto invocato (es. richiesta esplicita di rimborso o sollecito sul procedimento), datata e conservata con prova dell'invio/ricezione
- Si raccomanda l'uso di canali certificati (PEC, raccomandata AR, mezzi che rilasciano ricevuta) per documentare le richieste e determinarne con precisione la data, così da rendere incontestabile l'avvenuta interruzione
- La mera informazione informale o vaghe domande senza riferimento chiaro al diritto al rimborso potrebbero non essere considerate idonee all'interruzione; pertanto conviene formulare richieste esplicite
- L'interruzione della prescrizione ricomincia a decorrere dalla data dell'atto interruttivo: dopo l'interruzione il termine prescrizionale si azzera e riparte, con le conseguenze di conservazione del diritto per il nuovo periodo prescrizionale
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