Sentenza del 13/12/2021 n. 39518 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società H. Turbine Components Corporation, con sede negli USA e senza stabile organizzazione in Italia, aveva chiesto il rimborso dell'ILOR versata sulle royalties corrisposte nel 1983 da licenziatari italiani, sostenendo che i proventi non erano soggetti a ILOR perché assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (esente in virtù di un accordo internazionale). L'Agenzia delle entrate ha impugnato le decisioni favorevoli alla società ritenendo che l'esclusione prevista dal D.P.R. n.599/1973 si riferisca ai proventi che abbiano effettivamente subito la ritenuta, non alla sola astratta esposizione alla stessa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito: ha rigettato il ricorso introduttivo della società contribuente e dichiarato dovuta l'ILOR sulle royalties del 1983. Ha condannato H. Turbine Components Corporation al pagamento delle spese di legittimità (Euro 2.500,00 più spese prenotate a debito) e ha compensato le spese dei giudizi di merito tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 1, comma 2, lett. c)
Va interpretato nel senso che l'esclusione dall'ILOR opera solo per i redditi che hanno effettivamente subito la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (assoggettabilità concreta), e non per i redditi solamente astrattamente esposti alla ritenuta ma esentati in concreto da un accordo internazionale.
D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, artt. 31 e 43
Richiamati nel ricorso come norme rilevanti, ma non centrali nell'interpretazione decisiva; il giudice di legittimità ha comunque ritenuto che la questione sostanziale riguardasse l'interpretazione del D.P.R. n.599/1973.
Scambio di note Italia-USA 13 dicembre 1974, approvato con L. 6 giugno 1977, n. 233 (regime transitorio)
La disciplina transitoria risultante dallo scambio di note del 1974 (applicabile al 1983) impediva l'imposizione IRPEF/IRPEG ma non escludeva l'applicazione dell'ILOR; inoltre la Convenzione successiva (Roma 1984) non era ancora in vigore per i fatti del 1983.
Convenzione tra Italia e USA del 17 aprile 1984, ratificata con L. 11 dicembre 1985, n. 763
Non applicabile ai fatti del 1983 perché entrata in vigore il 30 dicembre 1985; pertanto non poteva incidere sulla concreta tassazione delle royalties del 1983.
Massime di principio
- Per l'esclusione dall'ILOR prevista dal D.P.R. n.599/1973 occorre che il reddito abbia effettivamente subito la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta: la sola 'astratta' esposizione non basta.
- In materia di tassazione dei proventi pagati a non residenti, è essenziale verificare la data di entrata in vigore del trattato o dello scambio di note: solo gli atti internazionali efficaci alla data del pagamento possono incidere sull'obbligo fiscale locale.
- Un accordo internazionale che prevenga la doppia imposizione può esonerare da talune imposte nazionali (es. IRPEF/IRPEG) ma non automaticamente da tributi diversi come l'ILOR, salvo che la norma convenzionale o nazionale disponga diversamente.
- Il contribuente che richiede rimborso deve dimostrare la concreta applicazione o l'effettiva esenzione prevista da una norma in vigore al momento dell'operazione; la mera richiamata astratta soggezione non è sufficiente.
- In contenziosi simili, controllare sempre: (a) la natura del tributo nazionale coinvolto; (b) la distinzione tra assoggettabilità astratta e concreta; (c) le date di efficacia delle convenzioni internazionali; (d) eventuali regimi transitori che possono produrre risultati diversi.
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