Cassazione Civile, Ordinanza n. 28345/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una istanza di rimborso IRES presentata da una società dopo aver aderito, ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997, al processo verbale di constatazione relativo all'anno d'imposta 2004. La contribuente sosteneva che, nel definire l'accertamento, l'Ufficio avesse considerato una perdita fiscale inferiore a quella che sarebbe risultata applicando la deduzione del 10% dell'IRAP ai fini IRES prevista dall'art. 6 del d.l. n. 185/2008, conv. dalla l. n. 2/2009; perciò chiedeva il rimborso della maggiore IRES che assumeva indebitamente versata. La CTP aveva accolto il ricorso della società, e la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997, sostenendo che l'adesione al PVC, essendo integrale e non negoziale, non consente di rimettere in discussione importi già definiti né di introdurre nuovi costi o riduzioni di ricavi; 2) violazione dell'art. 6 del d.l. n. 185/2008, deducendo che la detrazione IRAP non poteva operare nel modo ritenuto dal giudice di merito, anche perché per l'anno in questione era stata dichiarata una perdita, poi ricalcolata solo in sede di definizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'adesione al processo verbale di constatazione ex art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997 comporta l'integrale condivisione delle risultanze del verbale e preclude la revisione degli importi accertati mediante l'indicazione di nuovi costi o la riduzione dei ricavi, salvo che il contribuente si avvalga degli strumenti previsti per l'accertamento ordinario o delle facoltà di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese di legittimità sono state poste a carico della società; compensate quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997
L'adesione al processo verbale di constatazione è istituto a contenuto non negoziale: il contribuente aderisce integralmente alle risultanze del verbale, ottenendo la riduzione delle sanzioni, ma non può rimettere in discussione gli importi accertati o introdurre elementi che richiedano ulteriore istruttoria.
La questione sulla deduzione del 10% dell'IRAP è stata dedotta dall'Ufficio come motivo di violazione, ma nel caso concreto il motivo è rimasto assorbito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
È richiamato come disciplina dell'accertamento con adesione ordinario, distinto dall'adesione al PVC perché caratterizzato da negoziazione e approfondimenti congiunti.
art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000
È indicato come sede nella quale il contribuente avrebbe dovuto eventualmente far valere ulteriori contestazioni o elementi non immediatamente aderibili al PVC.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato dall'Agenzia per violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Massime di principio
- L'adesione al processo verbale di constatazione ex art. 5-bis del d.lgs. n. 218/1997 ha natura di definizione integrale e non può essere utilizzata per contestare successivamente l'ammontare dell'imponibile mediante nuovi costi, riduzioni di ricavi o altre voci che richiedano ulteriore istruttoria.
- Nel procedimento di adesione al PVC sono aderibili solo le risultanze immediatamente desumibili dal verbale e relative a violazioni sostanziali già constatate; restano escluse le questioni che presuppongono valutazioni o accertamenti ulteriori da parte dell'Ufficio.
- Una volta prestata adesione al PVC e formato l'atto di definizione, il contribuente non può rimettere in discussione le risultanze accertate, dovendo eventualmente utilizzare gli strumenti propri dell'accertamento ordinario o le facoltà previste dallo Statuto del contribuente.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e risolutivo, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- Se la causa è matura per la decisione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito.
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