Cassazione Penale, Sentenza n. 27677/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, in data 08/02/2021, aveva confermato l'assoluzione di Roberto Gistaro dall'imputazione di omicidio colposo (art. 589 c.2 c.p.) per un sinistro stradale del 26/01/2011 in cui perse la vita Marcella Tridico. I ricorrenti censurano principalmente: (a) la valutazione della velocità dell'autoarticolato (78 km/h accertati dal cronotachigrafo, limite 70 km/h) e la mancata considerazione che tale velocità, il carico e le condizioni notturne/stradali avrebbero reso necessario un comportamento diverso; (b) la posizione tenuta dal veicolo dell'imputato rispetto alla mezzeria e la sua presunta prossimità alla corsia opposta; (c) l'adozione, da parte dei giudici di merito, delle conclusioni del consulente del P.M. e di alcune testimonianze ritenute inattendibili; (d) la mancata ammissione di una nuova consulenza tecnica richiesta in appello. Denunciano inoltre violazione di legge e carenze di motivazione, evocando anche l'art. 192 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente argomentato la ricostruzione della dinamica: nonostante il superamento lieve del limite di velocità da parte dell'autoarticolato, il fattore causale decisivo e unico dell'impatto fu l'improvvisa invasione della corsia opposta da parte dell'autovettura guidata dalla vittima. Di conseguenza è mancato il requisito della causalità della colpa rispetto alla violazione dell'art. 141 C.d.S., per cui l'evitabilità dell'evento in caso di rispetto del limite non risultava provata. La Suprema Corte ha inoltre ritenuto legittima la scelta del giudice di merito di privilegiare le valutazioni del consulente del P.M. e di ritenere non necessaria una rinnovazione probatoria in appello. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio, al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della UnipolSai Ass.ni S.p.A. (responsabile civile).
Norme richiamate
La norma definisce l'omicidio colposo, che era l'imputazione contestata; la Corte ha ritenuto che, pur essendovi una violazione delle norme stradali accertata in termini di velocità, mancasse il nesso causale tra tale violazione e l'evento mortale, con conseguente mantenimento dell'assoluzione
art. 141, commi 3 e 8, Cod. Strada
La norma disciplina limiti e modalità di condotta dei veicoli; la Corte ha rilevato che, sebbene l'autoarticolato risultasse procedere leggermente oltre il limite, tale violazione non è stata ritenuta causalmente idonea a determinare l'esito mortale dell'incidente, per la prevalente rilevanza della manovra improvvisa della controparte
Richiamato dai ricorrenti per censurare la motivazione delle decisioni di merito; la Corte di legittimità ha ritenuto che non sussista contraddittorietà o illogicità manifesta nella motivazione impugnata e che le doglianze si risolvano in una richiesta di rivalutazione del fatto, preclusa in Cassazione
art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
Norma invocata per la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità; la Corte ha disposto la rifusione delle spese sostenute dalla responsabile civile UnipolSai in favore di quest'ultima
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per valutare l'eventuale responsabilità dei ricorrenti nella proposizione del ricorso e la consequenziale imposizione dell'ammenda; la Corte ha ritenuto assente la colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità, pur disponendo l'ammenda nella misura ritenuta equa
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione 'in fatto' delle prove: per ottenere accoglimento è necessario dimostrare vizi di legge, illogicità manifesta o insufficienza motivazionale non surrogabile dal normale apprezzamento del giudice; semplici proposte alternative di lettura dei fatti sono inammissibili
- Il superamento del limite di velocità costituisce violazione formale della norma stradale ma non determina automaticamente responsabilità penale se manca il nesso causale tra la violazione e l'evento (occorre dimostrare che, senza la violazione, l'evento sarebbe stato evitato)
- La scelta del giudice di merito tra perizie e testimonianze concorrenti è legittima purché la decisione sia motivata in modo congruo; la Corte di legittimità verifica la logicità e la congruenza della motivazione, non la preferenza tecnica tra esperti
- La richiesta di ulteriore consulenza in sede di appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito: deve essere dimostrata l'insufficienza probatoria o l'incapacità delle acquisizioni precedenti a fornire elementi decisivi, altrimenti la mancata rinnovazione non è censurabile
- In caso di ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, i ricorrenti possono essere condannati alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; pertanto, prima di proporre ricorso in Cassazione è opportuno valutare la presenza di chiari profili di legittimità da dedurre
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