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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12527/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all’anno d’imposta 2003, con cui l’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito ai sensi dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, valorizzando tra gli indici di capacità contributiva l’acquisto, nel 2006, di un terreno per euro 1.028.000. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’atto di acquisto avesse in realtà dissimulato una donazione del padre e che tale circostanza potesse desumersi dal rapporto di parentela e dal fatto che l’atto non indicasse le modalità di pagamento, pur dando atto della quietanza contenuta nel rogito. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia deduceva violazione dell’art. 38 d.P.R. 600/1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2700 c.c. e, ove occorresse, dell’art. 26 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente una mera presunzione di liberalità, anziché una prova documentale piena, per superare la presunzione legale relativa derivante dall’acquisto immobiliare e dalla quietanza risultante dall’atto pubblico, invertendo illegittimamente l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che l’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, fondato su indici di capacità contributiva e sulle spese per incrementi patrimoniali, configura una presunzione legale relativa: una volta provata dall’Ufficio l’esistenza dell’elemento-indice, spetta al contribuente fornire prova contraria documentale, dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che il bene o le somme contestate non sono entrate nella sua effettiva disponibilità perché derivanti da un atto simulato. Nel caso concreto, la CTR ha errato perché ha desunto la simulazione/donazione esclusivamente dal rapporto di parentela e dall’assenza di specificazione delle modalità di pagamento, senza verificare l’effettivo assolvimento dell’onere della prova contraria da parte della contribuente; inoltre ha addossato all’Ufficio il compito di provare l’effettivo pagamento del prezzo, nonostante l’atto pubblico recasse la quietanza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    L’accertamento sintetico del reddito mediante redditometro si fonda su presunzioni legali relative: l’Ufficio, una volta provati gli indici di capacità contributiva, non deve fornire ulteriori prove; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova contraria idonea e documentale.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di dimostrare che il maggior reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore grava sul contribuente, non sull’Amministrazione, una volta accertati gli indici sintomatici.

  • art. 2700 c.c.

    La quietanza e le attestazioni contenute nell’atto pubblico non possono essere superate da semplici inferenze prive di adeguato supporto probatorio.

  • art. 26 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Richiamato solo in via eventuale dalla censura dell’Ufficio; dal testo emerge il riferimento all’atto pubblico/compravendita e alle attestazioni in esso contenute.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è formulata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Massime di principio

  • L’accertamento sintetico del reddito ex art. 38 d.P.R. 600/1973 si fonda su una presunzione legale relativa: l’Ufficio deve provare l’esistenza degli indici di capacità contributiva, mentre il contribuente ha l’onere di fornire prova contraria.
  • La prova contraria del contribuente deve essere concreta e documentale; non basta allegare in modo astratto la disponibilità di risorse o ipotizzare che l’operazione sia stata gratuita se non si dimostra, con elementi oggettivi, la reale provenienza non reddituale delle somme o l’assenza di effettiva disponibilità economica.
  • In tema di spese per incrementi patrimoniali, se l’acquisto di un bene viene considerato indice di capacità contributiva, il giudice non può neutralizzare la presunzione legale sulla base di meri sospetti o della sola parentela tra le parti, ma deve verificare se il contribuente abbia davvero assolto il proprio onere probatorio.
  • Quando l’atto pubblico reca una dichiarazione di avvenuto pagamento o una quietanza, l’inversione dell’onere probatorio non consente di addossare all’Amministrazione l’ulteriore dimostrazione dell’inesistenza del pagamento, salvo che il contribuente fornisca elementi idonei a provare la simulazione dell’operazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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