Cassazione Civile, Ordinanza n. 36662/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa per il saldo del corrispettivo di lavori di impianti elettrici eseguiti in favore del committente. In primo grado l'opposizione al decreto veniva accolta solo parzialmente, con revoca del monitorio e condanna del committente al pagamento di una somma inferiore. In appello, invece, il committente otteneva riforma della decisione e la condanna dell'impresa alla restituzione di quanto pagato in eccesso rispetto al costo effettivo dei lavori, come accertato anche tramite CTU. L'impresa ricorreva per cassazione con tre censure: (1) violazione di norme processuali e del diritto di difesa, sostenendo che la Corte d'appello avesse fondato la decisione su assegni mai prodotti nel primo grado; (2) nullità della sentenza per vizi motivazionali ex art. 132 c.p.c.; (3) violazione degli artt. 1193 e 2697 c.c., deducendo che la Corte d'appello avesse erroneamente imputato gli assegni prodotti dal committente alle fatture oggetto del credito azionato e che, in mancanza di pagamenti specificamente riferiti, l'onere della prova dovesse gravare sul debitore. La Cassazione rileva che gli assegni risultavano invece prodotti unitamente alle fatture, che la censura non era specifica quanto all'asserita mancata contestazione dei documenti e che le doglianze miravano in realtà a un riesame del merito e della valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondate/inammissibili le doglianze perché la documentazione era stata effettivamente acquisita agli atti, la contestazione sul punto non era stata dimostrata in modo specifico e, soprattutto, i motivi si risolvevano nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità quando la motivazione del giudice di merito sia coerente. Confermata quindi la decisione di appello, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato insieme ad altre norme processuali come parametro della censura sulla pretesa utilizzazione di documenti non prodotti in primo grado.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio e del thema decidendum/probationis.
Invocato per sostenere che la Corte d'appello avrebbe considerato documenti asseritamente nuovi in appello.
Richiamato per contestare l'asserita utilizzazione di prove/documenti non ritualmente introdotti nel processo.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza sul preteso vulnus al diritto di difesa.
Richiamato quale parametro del dedotto vizio di motivazione/nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato per contestare l'imputazione dei pagamenti effettuati dal debitore alle fatture azionate in monitorio.
Richiamato per sostenere un diverso riparto dell'onere della prova in ordine alla riferibilità dei pagamenti al credito dedotto in giudizio.
Richiamato nella proposta del relatore per la definizione in camera di consiglio e per la declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove compiuta dal giudice di appello, salvo vizi processuali effettivamente specifici e adeguatamente dedotti.
- Le censure che denunciano l'utilizzazione di documenti asseritamente non prodotti o non contestati devono essere specifiche e devono confrontarsi con gli atti del processo; in mancanza, sono inammissibili.
- Quando il giudice di merito indica in modo coerente le ragioni del proprio convincimento e fonda la decisione su risultanze istruttorie acquisite agli atti, la scelta delle prove rilevanti e la loro valutazione non sono censurabili in cassazione come meri errori di fatto.
- La doglianza sulla riferibilità di pagamenti a uno specifico rapporto obbligatorio, se non sorretta da puntuale critica delle risultanze documentali e della ricostruzione del giudice di merito, si risolve in una contestazione astratta e quindi inammissibile.
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