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Sentenza

Sentenza n. 3530/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma A.-Per quanto concerne il ricorso principale: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 700/2023, resa tra le parti, con riproposizione delle domande ex art. 101 c.p.c. formulate nel giudizio promosso in primo grado per l’annullamento: a) del provvedimento “Avviso interno” n. 418 del 28.03.2023, per il conferimento dell'incarico di responsabilità della struttura semplice “centro di salute mentale trasimeno” afferente alla UOC “salute mentale m.v.t – Trasimeno - Assisi”; b) della nota di riscontro offerta dall'Amministrazione procedente in data 16.05.2023, con la quale sono state respinte le richieste dell'odierna deducente a provvedere all'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/90 del su riferito “Avviso interno” n. 418 del 28.3.2023; c) ove occorra, della D.C.R. n. 372/1997, recante “Piano regionale di riorganizzazione dei servizi e delle attività di tutela della Salute mentale”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il 30 luglio 1997, per come menzionata nella nota di riscontro sopra individuata; d) ove occorra e per illegittimità derivata, della delibera del Direttore generale f.f. n. 629 del 24.5.23 e della proposta di delibera alla prima allegata; B.- per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 in data 10/5/2024: della stessa sentenza del TAR Umbria - Sez. I, n. 700/2023, limitatamente ai capi che hanno rigettato le eccezioni preliminari sollevate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 (capi n. 9.1, 9.2, 9.2.1 e 9.2.2), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso in primo grado e di irricevibilità per tardività dell'impugnativa proposta avverso la DCR della Regione Umbria n. 372/1997 per le ragioni dedotte nelle suddette eccezioni e contestuale riproposizione ex art. 101, comma 2, c.p.a. dell’eccezione preliminare di inammissibilità, non esaminata in primo grado e rimasta assorbita, sollevata dall'Azienda Unità sanitaria locale Umbria n. 1 al punto 1.4 del § 1 della parte in diritto della memoria difensiva in primo grado in data 16/6/2023 (pag. 5), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso in primo grado anche per le ragioni dedotte con la suddetta eccezione;

Giustizia amministrativa202402272

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso interno per il conferimento dell’incarico quinquennale di responsabilità del Centro di Salute Mentale Trasimeno, riservato ai dirigenti medici psichiatri, nonché gli atti connessi e il diniego di annullamento d’ufficio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi ha impugnato la sentenza del TAR Umbria n. 700/2023, contestando la legittimità dell’avviso interno con cui l’AUSL Umbria n. 1 aveva riservato ai dirigenti medici a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità nella disciplina di Psichiatria o equipollenti, la partecipazione alla procedura per il conferimento della responsabilità del Centro di Salute Mentale Trasimeno. Il primo motivo censurava l’erronea ritenuta efficacia della D.C.R. Umbria n. 372/1997, assumendo che il piano regionale sulla salute mentale fosse temporalmente limitato al triennio previsto dall’art. 1, comma 9, d.lgs. n. 502/1992 e comunque superato dalla normativa sopravvenuta, inclusa la legge n. 3/2018 e l’art. 18 del CCNL dell’Area sanità del 19 dicembre 2019. Il secondo motivo sosteneva che non esistesse una disposizione primaria o nazionale che imponesse la riserva dell’incarico agli psichiatri e che le funzioni del dirigente del Centro di Salute Mentale fossero meramente organizzative e coordinative, senza erogazione diretta di prestazioni medico-psichiatriche, sicché l’accesso avrebbe dovuto essere aperto anche agli psicologi. L’AUSL ha proposto appello incidentale contro i capi della sentenza che avevano respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità, riproponendo anche un’eccezione assorbita in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello principale, confermando la sentenza del TAR. La questione è stata risolta valorizzando non l’esistenza di un espresso divieto normativo di accesso degli psicologi, ma la corrispondenza tra il profilo professionale richiesto e le funzioni concretamente esercitate dal Centro di Salute Mentale. Richiamando precedenti della Sezione e del CGARS, il Collegio ha affermato che, nelle strutture multidisciplinari, deve tendenzialmente privilegiarsi l’accesso pluricategoriale, salvo che specifiche ragioni di funzionalità dell’interesse pubblico giustifichino una diversa limitazione; tale valutazione deve essere compiuta sulla base dell’assetto organizzativo e funzionale concreto della struttura. Nel caso esaminato, le funzioni del Centro di Salute Mentale, quali accoglienza, diagnosi, definizione e attuazione di programmi terapeutici, consulenza psichiatrica, filtro ai ricoveri, gestione delle emergenze e coordinamento dell’assistenza psichiatrica, non erano meramente organizzative o gestionali, ma comprendevano compiti assistenziali operativi di natura psichiatrica. La limitazione della partecipazione ai dirigenti medici psichiatri è stata quindi ritenuta legittima. Il ricorso incidentale dell’AUSL, volto a ottenere la declaratoria di inammissibilità o irricevibilità del ricorso originario, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente al rigetto dell’appello principale. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 9, d.lgs. n. 502/1992

    È stato invocato dall’appellante per sostenere la durata triennale della pianificazione regionale in materia di salute mentale; il Collegio non ha accolto tale prospettazione come idonea a escludere la legittimità della riserva professionale.

  • d.P.R. 1 novembre 1999

    Il progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1998-2000" individua il Centro di Salute Mentale quale sede organizzativa dell’équipe e del coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, attribuendogli anche compiti assistenziali operativi di diagnosi, consulenza psichiatrica, gestione delle emergenze e filtro ai ricoveri.

  • d.P.R. n. 484/1997

    La disciplina dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria e agli incarichi dirigenziali sanitari di secondo livello elenca le discipline di riferimento, ma non impone che la direzione di una struttura multidisciplinare sia riservata a una sola categoria professionale; la professionalità richiesta va individuata in relazione alle funzioni concrete della struttura.

  • art. 18 CCNL Area sanità 19 dicembre 2019

    È stato richiamato dall’appellante quale normativa sopravvenuta rilevante per la posizione professionale degli psicologi, ma non è stato ritenuto ostativo alla limitazione dell’accesso giustificata dalle concrete funzioni psichiatriche del Centro di Salute Mentale.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Rileva quale base della richiesta amministrativa di annullamento d’ufficio dell’avviso, richiesta respinta dall’amministrazione; la sentenza non ravvisa i presupposti per porre in discussione la legittimità dell’avviso.

  • art. 101 c.p.a.

    Consente in appello la riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte o assorbite in primo grado; l’appello incidentale, pur ritualmente proposto, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Massime di principio

  • Nelle strutture sanitarie multidisciplinari, l’individuazione della categoria professionale ammessa a un incarico dirigenziale deve essere compiuta sulla base delle funzioni concretamente attribuite alla struttura e non soltanto della sua qualificazione formale come unità semplice o complessa.
  • In linea generale, per la direzione di strutture multidisciplinari deve essere privilegiato l’accesso pluricategoriale; una limitazione a una sola categoria professionale è legittima quando siano adeguatamente individuate specifiche ragioni di funzionalità rispetto all’interesse pubblico.
  • La riserva di un incarico di direzione di un Centro di Salute Mentale ai dirigenti medici psichiatri può essere legittima quando le funzioni della struttura comprendano compiti assistenziali operativi di diagnosi, consulenza psichiatrica, gestione delle emergenze, filtro ai ricoveri e coordinamento dell’assistenza psichiatrica, e non si esauriscano in attività organizzative o gestionali.
  • L’assenza di una disposizione nazionale che vieti espressamente l’accesso degli psicologi non rende di per sé illegittima la limitazione dell’avviso, se questa risulta coerente con le competenze e le attività concretamente assegnate alla struttura sanitaria.
  • L’appello incidentale diretto a far valere eccezioni preliminari di inammissibilità o irricevibilità diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il rigetto dell’appello principale rende comunque definitiva la reiezione della domanda proposta in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioAppello
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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