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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32631/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione di imposte ipotecarie e catastali, con relative sanzioni, emesso a seguito della presentazione di una dichiarazione di successione da parte di un coerede dopo il decesso della de cuius. In un primo momento era stata presentata una dichiarazione di successione; successivamente i coeredi avevano presentato una seconda dichiarazione, indicata come sostitutiva della prima e correttiva di alcuni errori di stima. Il contribuente sosteneva che la seconda dichiarazione fosse tempestiva perché presentata entro un anno dalla chiusura dell'inventario dell'eredità beneficiata, e che l'Amministrazione avrebbe dovuto prenderla in considerazione, con conseguente illegittimità dell'avviso fondato sulla prima dichiarazione. Con il primo motivo denunciava violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 31 del d.lgs. n. 346/1990 per omessa considerazione della tempestività della seconda dichiarazione; con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 29 e 32 del medesimo decreto per l'assunta inefficacia della seconda dichiarazione per mancato pagamento dell'imposta; con il terzo motivo contestava la validità della prima dichiarazione, sostenendo che dovesse prevalere la seconda, quale denuncia sostitutiva e correttiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il terzo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha affermato che la dichiarazione di successione, come dichiarazione fiscale, è emendabile e ritrattabile anche oltre il termine dell'art. 31 d.lgs. n. 346/1990, ma soltanto fino a quando non sia stato notificato l'avviso di rettifica e liquidazione; una volta emesso l'atto impositivo, la rettifica può essere fatta valere solo in sede contenziosa, con onere probatorio a carico del contribuente sulla correttezza dei valori rettificati. Poiché nel caso concreto la seconda dichiarazione era intervenuta dopo la notifica dell'avviso di liquidazione, essa non poteva incidere sulla legittimità dell'atto già emesso. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva articolato specifiche censure sulla correttezza della stima posta a base dell'avviso. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non accoglie la censura perché ritiene infondate le doglianze sul merito della dichiarazione di successione

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma processuale asseritamente violata, senza effetti favorevoli per il ricorrente

  • art. 31 d.lgs. n. 346/1990

    il termine per la dichiarazione di successione disciplina le modalità di adempimento dell'obbligo, ma la sua violazione non incide sull'efficacia della dichiarazione, potendo rilevare solo ai fini sanzionatori; la dichiarazione è emendabile fino alla notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione

  • art. 29 d.lgs. n. 346/1990

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'inefficacia della seconda dichiarazione, ma il motivo non viene esaminato nel merito perché assorbito

  • art. 32 d.lgs. n. 346/1990

    richiamato dal ricorrente sul tema dell'efficacia della dichiarazione, ma la censura è assorbita

  • art. 34 d.lgs. n. 346/1990

    la Corte richiama i criteri legali di valutazione automatica, che la dichiarazione rettificata può recepire prima dell'avviso impositivo

  • artt. 50 e seguenti d.lgs. n. 346/1990

    la mancata osservanza del termine per la dichiarazione può comportare solo l'applicazione delle sanzioni previste

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza

Massime di principio

  • La dichiarazione di successione ha natura di mera esternazione di scienza o di giudizio e, in quanto tale, è emendabile e ritrattabile; il termine previsto per la sua presentazione incide sulle modalità di adempimento dell'obbligo e non sulla validità sostanziale della dichiarazione.
  • La rettifica della dichiarazione di successione è utile nei confronti dell'Ufficio solo se interviene prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta; dopo tale momento la correzione può essere fatta valere solo nel giudizio tributario.
  • Quando la rettifica della dichiarazione è proposta dopo l'atto impositivo, il contribuente deve contestare specificamente la correttezza della stima o dei valori posti a base dell'avviso, assumendosi il relativo onere probatorio.
  • La violazione del termine per la dichiarazione di successione non determina, di regola, l'inefficacia della dichiarazione, ma può comportare esclusivamente le sanzioni previste dalla disciplina tributaria di settore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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