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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26945/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, li ha ritenuti colpevoli di alcuni capi di imputazione relativi a detenzione e spaccio di stupefacenti. Le censure principali vertono sul mancato rispetto delle norme che impongono la rinnovazione dell'istruttoria e l'audizione in contraddittorio del dichiarante (art. 603 c.3-bis c.p.p.; art. 192 c.3-4 c.p.p.), sull'erronea esclusione dell'attenuante del ravvedimento operoso (art. 73 DPR 309/1990, comma 7), sulla contestata applicazione della continuazione e dell'aumento di pena (art. 81 c.p.), sul sequestro/ confisca del denaro rinvenuto (art. 85-bis DPR 309/1990 e art. 240-bis c.p.) e sul mancato riconoscimento di altre attenuanti e benefici rilevanti per il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i ricorsi, ritenendo fondate le censure relative al mancato rinnovo dell'istruttoria e all'erroneo diniego dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7 DPR 309/1990 con riferimento al capo e) (codetenzione di 179,76 g di cocaina pura pari a 1198 dosi). Pertanto ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale affermazione di responsabilità e al rigetto dell'attenuante e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su tali punti. Ha invece rigettato i ricorsi per il resto: sono dunque confermate le dichiarazioni di responsabilità sui rimanenti capi (come risultavano dalla sentenza d'appello, salva la parte annullata), la condanna alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione e multa di Euro 17.000 per ciascuno, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e la confisca del denaro in sequestro per le parti non annullate.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p. (comma 3-bis)

    In caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento fondata su prove dichiarative, il giudice d'appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria e l'escussione dei dichiaranti; la mancata rinnovazione quando la decisione di appello si fonda su diversa valutazione di tali dichiarazioni è vizio di motivazione.

  • art. 192 c.p.p. (commi 3 e 4)

    Regole sulla valutazione della prova dichiarativa e sull'occasione per rinnovare l'escussione per verificarne l'attendibilità; richiamata per sostenere l'obbligo di rinnovazione in caso di diversa valutazione in appello.

  • art. 73 DPR 309/1990 (comma 7)

    Prevede l'attenuante per il ravvedimento operoso/ collaborazione del reo; va valutata in base all'utilità e alla proficuità delle dichiarazioni rese, anche se rese in fase avanzata del procedimento; il giudice deve motivare sul concreto apporto fornito all'accertamento dei fatti.

  • art. 73 DPR 309/1990 (comma 5)

    Norma citata dai ricorrenti in relazione alle attenuanti e al trattamento sanzionatorio, richiede valutazione da parte del giudice sui presupposti per il riconoscimento dell'attenuante.

  • art. 81 c.p.

    Disciplina la continuazione tra reati e l'aumento di pena; la Corte ha ritenuto infondata la censura quando la condotta e le circostanze (diversità di droga, quantità, luoghi) non dimostravano apprezzabile soluzione di continuità o identità da assorbire.

  • art. 85-bis DPR 309/1990

    Consente il sequestro e la confisca dei proventi/strumenti del reato in materia di stupefacenti; la Corte d'appello ha ritenuto il denaro compatibile con attività di spaccio e legittimo motivo per confisca.

  • art. 240-bis c.p.

    Disposizioni sul sequestro e confisca per reati, richiamata unitamente all'art. 85-bis per giustificare la confisca del denaro rinvenuto come prezzo/profitto del reato.

  • art. 606 c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui la motivazione illogica o contraddittoria): la Corte ha applicato tali parametri per censurare la motivazione d'appello sulla mancata rinnovazione dell'istruttoria e sul diniego dell'attenuante.

  • art. 533 c.p.p. (comma 1)

    Canone del giudizio di assoluzione 'al di là di ogni ragionevole dubbio' richiamato dalla giurisprudenza per indicare la necessità di motivazione rafforzata in caso di riforma in peius dell'assoluzione.

Massime di principio

  • Se l'appello del PM ribalta una assoluzione fondata su prove dichiarative, il giudice d'appello deve generalmente disporre la rinnovazione dell'istruttoria e riesaminare i dichiaranti in contraddittorio; in mancanza, la cassazione può annullare la parte di condanna fondata su quelle dichiarazioni.
  • Quando l'attribuzione di una partita di droga a imputati si basa principalmente sulle dichiarazioni di un coindagato o di una fonte, è necessario assicurare la verifica contraddittoria di tali dichiarazioni per valutarne attendibilità e riscontri; l'assenza di riscontri esterni indebolisce la valutazione in appello.
  • L'attenuante per collaborazione/ ravvedimento (art. 73 DPR 309/1990, comma 7) va valutata sulla base dell'effettiva utilità delle dichiarazioni: la tardività non è di per sé sufficiente a escluderla se le dichiarazioni hanno prodotto acquisizioni investigative significative, mentre può essere negata se l'apporto è irrilevante o ridondante.
  • La confisca del denaro può essere legittimata quando dalla complessiva attività istruttoria risulta compatibile con l'attività di spaccio; non è necessario provare in ogni caso l'incompatibilità con il reddito personale se sussistono elementi che collegano il denaro all'attività illecita.
  • La qualificazione come reati continuati o concorso di reati (art. 81 c.p.) dipende da identità dell'oggetto materiale, temporalità e finalità: differenze nel tipo di sostanza, quantità e luoghi possono giustificare la ricostruzione di fatti distinti e l'esclusione dell'assorbimento.
  • Rimedi pratici: in presenza di profili dichiarativi rilevanti per la condanna in appello, conviene chiedere espressamente la rinnovazione dell'istruttoria e l'escussione in contraddittorio del dichiarante; se negata, la cassazione potrebbe ottenere l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio.

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