Cassazione Civile, Ordinanza n. 06812/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Una società in amministrazione straordinaria aveva ceduto a una società terza crediti IVA e IRES maturati e maturandi, con corrispettivo in parte già anticipato e in parte da versare a saldo. Successivamente la società cedente è stata dichiarata fallita, con cessazione dell’amministrazione straordinaria. La curatela fallimentare, previa autorizzazione del giudice delegato in surroga del comitato dei creditori, ha deciso di sciogliersi dai contratti di cessione invocando l’art. 72 l.fall. La cessionaria ha proposto reclami ex artt. 26 e 36 l.fall. sostenendo, in sintesi: che il tribunale avesse errato a qualificare e riunire le impugnazioni; che la competenza sul reclamo avverso la decisione dei curatori spettasse al giudice delegato; che l’art. 72 l.fall. non fosse applicabile ai contratti stipulati nella precedente procedura di amministrazione straordinaria, specie in presenza di una cessione funzionale alla liquidazione e di una c.d. vendita coattiva; che, comunque, i contratti fossero già compiutamente eseguiti almeno quanto alla cessione dei crediti; e che la decisione fosse contraria ai principi di intangibilità degli atti leciti della procedura precedente, di affidamento, correttezza e buona fede.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, reso dal tribunale sul reclamo avverso l’autorizzazione allo scioglimento del curatore da un contratto asseritamente pendente, non avesse i caratteri della decisorietà e definitività richiesti per il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. In particolare, ha affermato che tale decreto attiene alla gestione del patrimonio fallimentare e al controllo sull’esercizio, da parte del curatore, della facoltà di scioglimento, ma non decide una controversia su diritti soggettivi con efficacia di giudicato; inoltre, non è definitivo, perché il contraente in bonis può contestare in sede di cognizione piena gli effetti dell’attività del curatore e i presupposti dello scioglimento. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha escluso la condanna ex art. 96 c.p.c.; ha inoltre dato atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal tribunale per qualificare il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che autorizza lo scioglimento; la Corte non entra nel merito della corretta qualificazione perché dichiara inammissibile il ricorso
richiamato come rimedio contro la decisione dei curatori di sciogliersi dal contratto; la Corte non decide sulla competenza nel merito per difetto di ammissibilità del ricorso
norma che attribuisce al curatore la facoltà di scioglimento dai contratti pendenti; la Corte richiama la questione solo incidentalmente, ma non la esamina nel merito perché il ricorso è inammissibile
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso straordinario è ammesso solo contro provvedimenti congiuntamente decisori e definitivi; il decreto impugnato non possiede tali caratteri
richiamato quale parametro del ricorso per cassazione; la Corte osserva che il rimedio ex art. 111, comma 7, Cost. presuppone i requisiti di decisorietà e definitività
evocato per definire l’idoneità al giudicato sostanziale quale indice della decisorietà
richiamato dalla ricorrente come parametro di correttezza; la Corte non ne ravvisa pertinenza decisiva nel caso
richiamato dalla ricorrente come parametro di buona fede nell’esecuzione; la Corte non ne ricava un ostacolo all’inammissibilità del ricorso
la Corte esclude la responsabilità aggravata, ritenendo non provata una condotta con dolo o colpa grave e non essendo sufficiente la mera infondatezza giuridica delle tesi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
previsto l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. è proponibile solo contro provvedimenti camerali o deformalizzati che presentino insieme decisorietà e definitività: non basta che incidano in concreto sugli interessi delle parti.
- Non è decisorio, ai fini dell’art. 111 Cost., il provvedimento che si limita a controllare l’esercizio da parte del curatore di poteri di gestione del patrimonio fallimentare, se non accerta con efficacia di giudicato l’esistenza o inesistenza di un diritto soggettivo.
- Non è definitivo il provvedimento che lascia aperta al contraente in bonis la possibilità di contestare in un giudizio a cognizione piena la legittimità dello scioglimento o i suoi presupposti.
- La mera deduzione della violazione di norme sostanziali o processuali non rende ammissibile il ricorso per cassazione straordinario se il provvedimento impugnato non ha natura sostanzialmente decisoria e stabilizzante.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. richiede la prova, anche indiziaria, di dolo o colpa grave e di un uso strumentale o abusivo del processo; la sola infondatezza della domanda o del ricorso non basta.
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