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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12042/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e poi con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Ancona che aveva ritenuto integrata la detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio. Il ricorrente deduceva un solo motivo di impugnazione per erronea applicazione della legge, contestando che i giudici di merito avessero desunto la finalità di spaccio dalla presenza, nel suo telefono cellulare, di un messaggio di testo, sostenendo in sostanza l'inesattezza del ragionamento probatorio seguito per affermare la destinazione dello stupefacente alla cessione illecita. La sentenza di merito aveva inoltre assolto l'imputato da una separata imputazione di ricettazione di uno scooter, ma tale parte non risulta oggetto del ricorso qui esaminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto immune da vizi logici o giuridici la valutazione della Corte territoriale, che aveva desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso dell'imputato non solo dal messaggio presente nel telefono, ma anche dalla dichiarazione dell'acquirente che confermava la circostanza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando altresì l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990

    disposizione incriminatrice ritenuta integrata dalla detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio in lieve entità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando il motivo è manifestamente infondato e si risolve nella mera contrapposizione a una valutazione di merito logicamente e giuridicamente corretta.
  • La destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente può essere desunta da elementi indiziari convergenti, compresi messaggi rinvenuti sul telefono dell'imputato e dichiarazioni di riscontro dell'acquirente, se la motivazione di merito risulta coerente e priva di vizi logici.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Quando il giudice di merito ha valorizzato un compendio probatorio coerente per affermare la finalità di spaccio, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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