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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22872/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (destinatari sanzione)

La controversia

Due persone hanno proposto opposizione avverso tre verbali della polizia municipale per eccesso di velocità, contestando la legittimità della rilevazione elettronica effettuata su una strada che, secondo i giudici di merito, non poteva essere qualificata come strada extraurbana secondaria idonea al posizionamento di autovelox perché priva di una banchina avente larghezza sufficiente non solo per il transito pedonale in sicurezza, ma anche per la sosta di emergenza dei veicoli. Il giudice di pace ha accolto l’opposizione e il tribunale ha rigettato l’appello dell’ente locale. In cassazione l’ente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge in tema di classificazione della strada e di contestazione non immediata delle violazioni, sostenendo che la banchina non debba necessariamente consentire la sosta di emergenza in quanto funzione eccezionale e non ordinaria. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame/omessa pronuncia sulla quantificazione delle spese di lite poste a carico dell’ente dal primo giudice, assumendo che la liquidazione fosse errata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il tribunale aveva accertato in fatto, senza specifiche censure, che la banchina era inidonea non solo al transito pedonale sicuro ma anche alla sosta di emergenza; tale accertamento è stato giudicato conforme all’orientamento della Corte secondo cui, per le strade abilitate alla contestazione non immediata mediante rilevatori elettronici, la banchina deve costituire un elemento strutturale indefettibile e avere larghezza idonea all’effettivo assolvimento delle sue funzioni. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché il vizio denunciato era, in ipotesi, di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e non di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., sia perché la censura era priva di specificità, non indicando le singole voci di spesa e i relativi importi né dimostrando che la liquidazione effettuata fosse superiore al massimo legale. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese di legittimità per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 142 c.d.s.

    norma sostanziale violata nei verbali per eccesso di velocità oggetto di opposizione

  • art. 2 c.d.s.

    definisce la strada extraurbana secondaria come strada a unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine; la presenza di una banchina idonea è elemento strutturale rilevante

  • art. 157 c.d.s.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge

  • art. 158 c.d.s.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge

  • art. 190 c.d.s.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge

  • art. 201 c.d.s.

    consente la contestazione non immediata mediante rilevatori elettronici solo su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento e, per estensione, le strade extraurbane secondarie con banchina idonea

  • art. 4 d.l. 121/2002

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità della contestazione non immediata

  • art. 200 c.d.s.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità della contestazione non immediata

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi dedotti dalla ricorrente; la Corte precisa che l’omessa pronuncia va ricondotta al n. 4 e non al n. 5

  • art. 112 c.p.c.

    è la norma che avrebbe dovuto essere invocata per censurare l’omessa pronuncia del giudice d’appello

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La possibilità di contestazione non immediata delle violazioni accertate con strumenti elettronici è limitata alle sole strade che presentino i requisiti strutturali richiesti dal codice della strada; tra questi requisiti, la banchina deve essere effettivamente idonea al transito pedonale in sicurezza e, ove previsto, alla sosta di emergenza.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto l’inidoneità strutturale della strada ai fini dell’installazione dell’autovelox, tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio denunciato e con specifiche censure, non potendo il ricorrente contrapporre una diversa lettura del dato fattuale.
  • Il vizio di omessa pronuncia deve essere veicolato come violazione dell’art. 112 c.p.c. e non come omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; la scelta del motivo errato comporta inammissibilità della censura.
  • Le doglianze sulla liquidazione delle spese di lite devono essere specifiche: occorre indicare le singole voci, i relativi importi e dimostrare in concreto l’eventuale superamento dei limiti di legge, non essendo sufficiente il mero richiamo alla fascia tabellare applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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