Ordinanza n. 296/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’Ordinanza prot. 24215/P del 23.10.2025 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e dell'Ordinanza dell'Ufficio Tecnico del Comune di Portici (NA) n. 421 del 27.10.2025, prot. 84009 del 3.11.2025 con le quali è stata ordinata, ai sensi degli artt. 160, 180 e 181 D. Lgs. 42/2004 (dalla Soprintendenza) e dell'art. 31 D.P.R. 380/01 (dal Comune di Portici), la rimozione di talune opere ritenute abusive con conseguente rimessione in pristino dello stato dei luoghi previa presentazione di un progetto ex art. 21 Codice Paesaggio e la sospensione di tutti i lavori diversi dalla rimessione in pristino ordinata; - in forma prudenziale degli stessi provvedimenti impugnati, ed in particolare nei rispettivi preamboli, allorquando si assume che il permesso a costruire n. 78/2017 risulterebbe scaduto; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, precedente, connesso, conseguente e/o collegato a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, anche se non cognito, con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti, ivi compresa la relazione tecnica prot. n. 66263 del 4.9.2025 citata nei preamboli di entrambe le Ordinanze gravate, non conosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza della Soprintendenza del 23 ottobre 2025 e ordinanza del Comune di Portici del 27 ottobre 2025, recanti la rimozione di opere ritenute abusive, la rimessione in pristino, la previa presentazione di un progetto ex art. 21 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e la sospensione dei lavori; sono contestati anche i riferimenti alla scadenza del permesso di costruire n. 78/2017
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, le ordinanze con cui la Soprintendenza, ai sensi degli artt. 160, 180 e 181 d.lgs. 42/2004, e il Comune di Portici, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, hanno ordinato la rimozione di opere ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, subordinato alla presentazione di un progetto ex art. 21 del Codice del paesaggio, disponendo inoltre la sospensione dei lavori diversi dal ripristino. In via prudenziale sono stati contestati anche i preamboli degli atti, nella parte in cui affermano che il permesso di costruire n. 78/2017 sarebbe scaduto, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusa una relazione tecnica non conosciuta. Le censure relative alle opere contestate prospettano una diversa ricostruzione dello stato dei luoghi, sostenendo che si tratterebbe di lavorazioni in itinere o non ancora avviate, anziché di opere concluse e abusive.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti delle ordinanze impugnate, ravvisando il periculum in mora negli effetti pregiudizievoli derivanti dalla loro perdurante efficacia. Il Collegio non ha definito in questa fase la fondatezza dei motivi, ritenendo che le censure sulle opere contestate richiedano l’approfondimento proprio della fase di merito. Ha quindi disposto una verificazione in contraddittorio, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidata al preposto all’Area Pianificazione strategica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega. La verificazione dovrà accertare lo stato dei luoghi e descrivere i manufatti presenti, con particolare riguardo alle opere contestate, verificando se le lavorazioni siano effettivamente in itinere o non avviate oppure già concluse. Sono stati disciplinati avvisi alle parti, facoltà di nominare consulenti, tempi per la bozza, osservazioni e relazione conclusiva. È stato disposto un anticipo di euro 500 a carico provvisorio del condominio ricorrente. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 4 giugno 2026; le spese sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
Richiamato dalla Soprintendenza quale base normativa dell’ordine di rimozione e ripristino relativo agli abusi paesaggistici.
Richiamato dalla Soprintendenza nell’adozione dell’ordinanza impugnata.
Richiamato dalla Soprintendenza nell’adozione dell’ordinanza impugnata.
Richiamato dal Comune quale base normativa dell’ordine di rimozione delle opere e di rimessione in pristino.
Indicato negli atti impugnati in relazione alla previa presentazione di un progetto.
Applicato per accogliere la domanda cautelare, in ragione del periculum in mora derivante dalla perdurante efficacia dei provvedimenti gravati.
Applicato per disporre una verificazione in contraddittorio finalizzata all’accertamento dello stato dei luoghi e della natura, in itinere o conclusa, delle opere contestate.
Massime di principio
- Quando la fondatezza delle censure contro ordini di rimozione e ripristino dipende dall’effettivo stato dei luoghi e dalla qualificazione delle opere contestate come non avviate, in itinere o concluse, il giudice può disporre una verificazione in contraddittorio ai sensi dell’art. 66 c.p.a. prima della decisione di merito.
- La domanda cautelare può essere accolta ai sensi dell’art. 55 c.p.a. quando la perdurante efficacia di ordinanze di rimozione e ripristino determina effetti pregiudizievoli tali da integrare il periculum in mora, anche se la valutazione definitiva della fondatezza delle censure è riservata alla fase di merito.
- La verificazione disposta nel processo amministrativo deve svolgersi nel contraddittorio delle parti, con avviso preventivo delle operazioni, facoltà di nomina di consulenti, trasmissione della bozza di relazione e possibilità di formulare osservazioni prima del deposito della relazione conclusiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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