Ordinanza n. 198/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Provincia di Verona
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per l'annullamento il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Verona il 21 ottobre 2025 e notificato il 24 ottobre 2025, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso né le censure di legittimità dedotte. Nel giudizio si sono costituiti il Ministero dell'Interno, la Questura di Verona e i controinteressati.
La decisione
Dopo il passaggio in decisione della causa nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il Ministero dell'Interno si è costituito depositando documentazione relativa al procedimento e un'ampia relazione illustrativa sulle deduzioni del ricorrente. Il TAR ha ritenuto che tale produzione rendesse superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, ma ha disposto il rinvio della causa alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 per consentire al ricorrente e ai controinteressati di esaminare la documentazione e di formulare le proprie difese, garantendo l'integrità del contraddittorio. Il Collegio ha dato espresso avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Non è stata quindi ancora decisa la domanda cautelare né il merito del ricorso.
Norme richiamate
possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata
Il giudice ha preannunciato la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella successiva camera di consiglio, senza tuttavia adottarla con l'ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei controinteressati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, una parte deposita documentazione rilevante e una relazione illustrativa, il giudice può rinviare la trattazione per consentire alle altre parti di esaminare gli atti e di svolgere le proprie difese, così da garantire l'integrità del contraddittorio.
- La produzione documentale sopravvenuta può rendere superflui ulteriori approfondimenti istruttori, senza impedire al giudice di disporre un rinvio per assicurare alle parti un adeguato spazio di replica.
- Il giudice può preannunciare, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nella successiva camera di consiglio, senza che tale avviso costituisca una decisione anticipata sulla domanda cautelare o sul merito.
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