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Ordinanza

Ordinanza n. 196/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’elenco di cui all’avviso pubblicato sull’area web dedicata (www.carabinieri.it) in data 25.07.2025 relativo all’Ammissione al Tirocinio nel concorso per l’ammissione al 207° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri nel quale il ricorrente non è stato ricompreso pur essendo titolare di riserva dei posti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BRUNO RENATO CLAUDIO il 18\11\2025 : Vengono ora impugnati i seguenti atti non noti e pubblicati in data successiva al ricorso introduttivo: 1) Decreto M_D AB05933 DE120250001039 datato 14.10.2025 e pubblicato in data 15.10.2025- Graduatoria di merito; 2) Verbale n. 57 - della Commissione Esaminatrice - Elenco del personale idoneo per l’ammissione al tirocinio del 25.07.2025; 3) Verbale n. 58 – della Commissione Esaminatrice Graduatoria Finale di Merito del 02.10.2025;

Giustizia amministrativa202509168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: elenco degli ammessi al tirocinio del concorso per l’ammissione al 207° Corso dell’Accademia dell’Arma dei Carabinieri, nonché, con motivi aggiunti, graduatoria di merito, verbale della commissione relativo all’elenco degli idonei al tirocinio e verbale relativo alla graduatoria finale di merito

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’esito del concorso per esami per l’ammissione di 65 allievi al primo anno del 207° Corso dell’Accademia Militare dell’Arma dei Carabinieri per l’anno formativo 2025-2026, contestando la propria mancata inclusione nell’elenco degli ammessi al tirocinio, nonostante fosse titolare di riserva dei posti. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione al decreto di approvazione della graduatoria di merito del 14 ottobre 2025, pubblicato il 15 ottobre 2025, nonché ai verbali della commissione esaminatrice relativi all’elenco degli idonei al tirocinio e alla graduatoria finale di merito. Poiché i motivi aggiunti erano stati notificati soltanto ad alcuni controinteressati, il ricorrente ha chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti iscritti nella graduatoria impugnata mediante notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il TAR, senza pronunciarsi sul merito delle censure relative al concorso e alla graduatoria, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti iscritti nella graduatoria impugnata con i motivi aggiunti, in quanto potenziali controinteressati. Ha autorizzato il ricorrente a procedere mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito internet dell’amministrazione, nella stessa sezione dedicata alla procedura selettiva, della presente ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’elenco nominativo dei controinteressati. Il ricorrente dovrà inoltrare all’amministrazione la richiesta corredata degli atti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, chiedendo l’oscuramento dei dati sensibili. L’amministrazione dovrà effettuare la pubblicazione entro trenta giorni dalla richiesta, attestandone l’avvenuto adempimento e mantenendola fino al deposito della sentenza definitiva. La prova della notificazione, comprensiva dell’attestazione dell’amministrazione, dovrà essere depositata dal ricorrente entro dieci giorni dal rilascio dell’attestazione.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, nei casi previsti, la notificazione del ricorso per pubblici proclami, secondo le modalità stabilite dal giudice.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio e di autorizzare modalità di notificazione per pubblici proclami.

Massime di principio

  • Quando i motivi aggiunti estendono l’impugnazione a una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti iscritti nella graduatoria che rivestano la qualità di potenziali controinteressati.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata per l’integrazione del contraddittorio quando il numero dei controinteressati rende non agevole la notificazione individuale, mediante pubblicazione degli atti processuali e dell’elenco nominativo dei controinteressati sul sito dell’amministrazione nella sezione dedicata alla procedura.
  • Il giudice può imporre termini distinti per il compimento degli adempimenti di pubblicazione e per il deposito della relativa prova, prevedendo anche l’oscuramento dei dati sensibili e il mantenimento online della pubblicazione fino alla definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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