Ordinanza n. 197/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - dell’elenco di cui all’avviso pubblicato sull’area web dedicata (www.carabinieri.it) in data 25.07.2025 relativo all’Ammissione al Tirocinio nel concorso per l’ammissione al 207° Corso dell’Accademia per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, nel quale è stata esclusa la ricorrente nonostante il suo diritto di riserva del posto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LA MALFA LUCREZIA il 18\11\2025 : Vengono ora impugnati i seguenti atti non noti e pubblicati in data successiva al ricorso introduttivo: 1) Decreto M_D AB05933 DE120250001039 datato 14.10.2025 e pubblicato in data 15.10.2025- Graduatoria di merito; 2) Verbale n. 57 - della Commissione Esaminatrice - Elenco del personale idoneo per l’ammissione al tirocinio del 25.07.2025; 3) Verbale n. 58 – della Commissione Esaminatrice Graduatoria Finale di Merito del 02.10.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: elenco degli ammessi al tirocinio e, con motivi aggiunti, graduatoria di merito e verbali della commissione relativi al concorso per l'ammissione di 65 allievi al 207° Corso dell'Accademia Militare dell'Arma dei Carabinieri
Esito
La controversia
La candidata ha impugnato l'elenco pubblicato il 25 luglio 2025 relativo all'ammissione al tirocinio, deducendo la propria esclusione nonostante l'asserito diritto alla riserva di posto. Con motivi aggiunti ha esteso l'impugnazione al decreto di approvazione della graduatoria di merito del 14 ottobre 2025, pubblicato il 15 ottobre 2025, nonché ai verbali della commissione esaminatrice recanti l'elenco degli idonei all'ammissione al tirocinio e la graduatoria finale di merito. Il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati; la ricorrente ha quindi chiesto di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti iscritti nella graduatoria impugnata mediante notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti iscritti nella graduatoria impugnata con motivi aggiunti. Ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione dedicata alla procedura selettiva, della presente ordinanza, del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati. La ricorrente dovrà inoltrare all'Amministrazione la richiesta, corredata dagli atti informatici, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiedendo l'oscuramento dei dati sensibili. L'Amministrazione dovrà effettuare la pubblicazione entro trenta giorni dalla richiesta e rilasciarne attestazione, mantenendola sino al deposito della sentenza definitiva. La prova della notificazione, comprensiva dell'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata dalla ricorrente entro dieci giorni dal rilascio. L'ordinanza non decide il merito della controversia.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, ricorrendone i presupposti, la notificazione per pubblici proclami quando la notificazione individuale del ricorso risulti particolarmente difficile per il numero dei destinatari.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.
Massime di principio
- Quando il ricorso per motivi aggiunti estende l'impugnazione a una graduatoria concorsuale, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti iscritti nella graduatoria che rivestano la posizione di controinteressati, anche se il ricorso è stato notificato soltanto ad alcuni di essi.
- Qualora il numero dei controinteressati renda particolarmente difficile la notificazione individuale, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso, dei motivi aggiunti, del provvedimento giudiziale e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito istituzionale dell'amministrazione, nella sezione dedicata alla procedura.
- L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione degli atti per un periodo determinato o fino alla definizione del giudizio, all'oscuramento dei dati sensibili e al deposito della prova dell'avvenuta pubblicazione entro il termine assegnato dal giudice.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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