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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30078/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Le lavoratrici avevano promosso in precedenza un giudizio davanti al Tribunale di Napoli, definito con sentenza passata in giudicato, nel quale avevano contestato la cessione del rapporto di lavoro dalla società originaria alla società subentrante, deducendone la nullità, l'annullabilità e comunque l'illegittimità. In un successivo giudizio hanno invece chiesto che fosse accertata la violazione della disciplina dell'appalto di manodopera da parte della società originaria e, per effetto dell'interposizione illecita, che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno direttamente con tale società sin dall'assunzione presso l'interposta, con le relative conseguenze economiche, contributive e previdenziali. Nel ricorso per cassazione hanno censurato la sentenza d'appello sostenendo che il petitum e la causa petendi del secondo giudizio fossero diversi rispetto al primo, poiché il primo riguardava la cessione del ramo d'azienda e il secondo l'appalto illecito di manodopera; hanno quindi denunciato un'erronea interpretazione dell'oggetto della domanda e dell'operatività del ne bis in idem.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha osservato, da un lato, che il ricorso non indicava specificamente le norme violate e non rispettava il carattere a critica vincolata del giudizio di legittimità, oltre a difettare di autosufficienza nella ricostruzione dei fatti rilevanti. Dall'altro lato, ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui il secondo giudizio era precluso dal giudicato formatosi nel primo, poiché entrambi investivano il medesimo nucleo fattuale, cioè l'eterodirezione dell'attività da parte della società originaria e la regolarità dell'operazione tra le società. La sentenza d'appello è stata quindi confermata e il ricorso rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    “ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc”

    Il vizio di violazione di legge non può essere dedotto in modo generico: occorre indicare specificamente le norme asseritamente violate e confrontare la ratio decidendi con il precetto invocato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Quando si contesta un errore nella rilevazione o interpretazione della domanda che si traduca in nullità processuale o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il motivo va incardinato come vizio di nullità e non come violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato può essere denunciata solo nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    È richiamato come base procedurale per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato indirettamente nella formula sull'onere di specifica allegazione e autosufficienza del motivo, ma non come oggetto principale della decisione.

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla qualificazione dell'oggetto della domanda è limitato: l'errore del giudice di merito può essere censurato solo individuando correttamente il vizio processuale o sostanziale pertinente, secondo che si tratti di nullità, error in judicando o omesso esame di un fatto decisivo.
  • Il ricorso per cassazione è a critica vincolata: la censura deve indicare con precisione le norme violate, il contenuto della decisione impugnata e il nesso tra le due; la doglianza generica o non autosufficiente è inammissibile.
  • Il giudicato sostanziale preclude un nuovo esame non solo della medesima domanda, ma anche delle questioni di fatto e di diritto costituenti il punto fondamentale comune alle due cause, quando esse siano premessa logica indispensabile della decisione definitiva già resa.
  • Ai fini del ne bis in idem processuale non conta solo la diversità formale del petitum, ma la coincidenza del nucleo fattuale e del rapporto giuridico sostanziale accertato con sentenza passata in giudicato; se il nuovo giudizio mira soltanto a una diversa qualificazione dinamica dello stesso rapporto, il riesame è precluso.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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