Cassazione Penale, Sentenza n. 29729/2025 del 26/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso la proroga del regime di detenzione differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., e dell'art. 3 CEDU per motivazione apparente e omissione di confronto con prove di dissociazione: relazioni del carcere di Viterbo che attestavano resipiscenza, comportamenti positivi dal 2019, e la sentenza del GUP di Napoli del 13/03/2023 con ammissioni/confessioni; il Tribunale di sorveglianza avrebbe invece posto rilievo soltanto sulla perdurante operatività del clan senza valutare compiutamente i nuovi elementi
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale: il sindacato di legittimità contro provvedimenti 41-bis è incentrato su vizi di diritto, pur consentendo verifica della motivazione e della sussistenza dei requisiti di pericolosità in base alle circostanze indicate nel provvedimento. La Corte ha affermato che per revocare o non prorogare il 41-bis occorrono elementi specifici e concreti indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità; il mero decorrere del tempo o generici risultati del trattamento penitenziario non sono sufficienti. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva valutato le relazioni carcerarie e le ammissioni di Amato, ritenendole insufficienti a dimostrare una definitiva rottura dei rapporti con l'organizzazione, valorizzando altresì una conversazione intercettata interpretata come possibile strategia per ottenere attenuazione del regime e la mancata riconoscenza, da parte del GUP, della speciale attenuante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p. La decisione impugnata è quindi immune dai vizi denunciati; il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
L'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) è stato invocato dal ricorrente per vizio di motivazione e omissione di confronto; la Corte ha tuttavia ritenuto inesistenti i vizi di legge denunciati, sottolineando che il sindacato di legittimità è circoscritto ma può investire la verifica della motivazione del provvedimento 41-bis
art. 41-bis ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
La norma disciplina il regime detentivo differenziato e richiede una valutazione complessiva, fondata su elementi concreti, della attuale capacità del detenuto di mantenere contatti con l'associazione criminale; la Corte ricorda che il semplice decorso del tempo o risultati generici del trattamento non sono idonei a escludere la pericolosità
art. 41-bis, comma 2sexies e comma 2bis
Il controllo in Cassazione sui provvedimenti relativi al 41-bis è limitato ai vizi di legge ma il Tribunale di sorveglianza, nel valutare la proroga, deve motivare sulla sussistenza dei requisiti di capacità di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata e della pericolosità sociale, tenendo conto dei parametri indicati dal comma 2bis
art. 3 Convenzione EDU (CEDU)
Richiamata nella prospettazione del ricorrente come limite ai trattamenti carcerari; la Corte richiama la giurisprudenza (es. Provenzano c. Italia) che rende compatibile il 41-bis con la Convenzione quando sussiste la necessità preventiva di inibire i contatti con il contesto criminale
La mancata concessione della speciale attenuante da parte del GUP è stata considerata indicativa dal Tribunale di sorveglianza e dalla Corte per sostenere che le confessioni/ammessioni non si sono inscritte in un chiaro percorso di collaborazione o rescissione dei legami associativi
Massime di principio
- Per ottenere la revoca o la non proroga del 41-bis occorrono elementi specifici e concreti che dimostrino la sopravvenuta carenza di pericolosità sociale; il semplice decorso del tempo o valutazioni generiche sul trattamento non sono sufficienti
- Le confessioni o comportamenti positivi in carcere hanno valore probatorio, ma non sono automaticamente equivalenti a una collaborazione o a una definitiva dissociazione dall'organizzazione; devono essere contestualizzati e valutati congiuntamente ad altri elementi
- Il Tribunale di sorveglianza può valorizzare intercettazioni, assetti organizzativi esterni e il ruolo ricoperto dal detenuto per ritenere persistente il rischio di riattivazione dei contatti
- In sede di legittimità la Corte di Cassazione sindaca prevalentemente vizi di diritto, ma verifica anche la congruità e la completezza della motivazione quando la questione riguarda la legittimità della proroga 41-bis
- La mancata riconoscenza di attenuanti speciali o la qualificazione giurisdizionale delle ammissioni influenzano la valutazione complessiva della disponibilità al pentimento e della reale rescissione dei vincoli associativi
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