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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44359/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma, da parte della Corte d'appello, della loro responsabilità per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990, capo 1), deducendo carenze di motivazione e l'erroneo travisamento probatorio: a loro avviso erano solo "ragazzi" incaricati occasionalmente di consegne/trasporti (corrieri) e non inseriti stabilmente nell'organizzazione di Cocca; questioni specifiche riguardavano la frequenza della sala giochi, l'effettiva disponibilità continuativa di auto e utenze, il significato delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Ulteriore doglianza di Bernardo sulla mancata/irregolare notifica dell'avviso per la prima udienza d'appello. Compagnone ha censurato il diniego dell'attenuante premiale per la collaborazione (art. 8 legge n. 203/1991).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure sulla mancata prova dello stabile e consapevole inserimento nell'associazione per i tre imputati Bernardo, Bevilacqua e Scaperrotta: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei loro confronti quanto al capo 1) (associazione) perché non hanno commesso il fatto. Per Scaperrotta ha inoltre annullato senza rinvio la statuizione relativa ai capi 4) e 5), qualificandoli come fatti di lieve entità/estinti per prescrizione. Il motivo relativo alla presunta nullità della notifica per Bernardo è stato invece ritenuto infondato (la nullità è sanata e/o non specificata adeguatamente). Il ricorso di Compagnone è stato dichiarato inammissibile: i giudici di merito avevano motivatamente escluso che le sue dichiarazioni tardive avessero apportato contributi utili alla scoperta dei reati; la decisione di diniego dell'attenuante premiale è stata confermata e Compagnone è stato condannato alle spese e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    La norma punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui per configurare il reato associativo è necessaria la prova della stabile, organica e consapevole adesione a un programma criminoso; il mero svolgimento di attività di "corriere" non è di per sé sufficiente senza elementi che dimostrino la volontà e la disponibilità durevole al perseguimento del programma associativo.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sulla particolare tenuità del fatto in materia di stupefacenti (illiceità lieve). La Corte ha ritenuto applicabile la derubricazione ai reati di lieve entità quando i fatti siano modesti e non richiedano ulteriori accertamenti, con conseguente estinzione per prescrizione ove del caso.

  • Legge 12 luglio 1991, n. 203, art. 8

    L'attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia si applica solo ai delitti previsti dall'art. 416-bis c.p. (reati di mafia) o commessi con le condizioni previste per agevolare associazioni di tipo mafioso. Pertanto non è applicabile automaticamente ai reati in materia di stupefacenti; per questi ultimi esiste una diversa attenuante (art. 74, comma 7 DPR 309/1990).

  • Codice di procedura penale, art. 161

    Regola la notificazione degli atti al difensore. La Corte ha richiamato il principio che la notifica al difensore, anche se non effettuata nel domicilio eletto, è sanata se non ha impedito la conoscenza dell'atto e la difesa non ha tempestivamente eccepito.

  • Codice di procedura penale, artt. 180-184

    artt. 180, 182, 183, 184 c.p.p.

    Richiamate le disposizioni sulla rilevabilità e sanatorie delle nullità processuali: nullità non dedotte tempestivamente o comunque che non abbiano impedito l'esercizio della difesa possono essere sanate o ritenute prive di effetti.

  • Codice di procedura penale, art. 620, lett. l)

    Consente alla Corte di Cassazione, in presenza di impossibilità o inutilità di ulteriori accertamenti di fatto, di annullare la sentenza senza rinvio. La Corte l'ha applicata per pronunciare l'annullamento senza rinvio degli atti impugnati nei confronti dei ricorrenti, data l'antichità dei fatti e l'impossibilità di ulteriori utili approfondimenti.

  • Codice penale, art. 416-bis

    Richiamato a fini comparativi per delimitare l'ambito di applicazione delle attenuanti premiali: l'art. 8 legge n. 203/1991 si applica ai reati di stampo mafioso previsti da questo articolo.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 7

    Prevede una specifica attenuante per chi, nei reati in materia di stupefacenti, abbia efficacemente collaborato per assicurare le prove del reato o per sottrarre risorse decisive al traffico; la Corte ha richiamato che per i reati di droga è questa l'attenuante di riferimento, non l'art. 8 della legge n. 203/1991.

Massime di principio

  • Lo svolgimento di attività di "corriere" non integra automaticamente la partecipazione ad un'associazione per delinquere: occorre prova della consapevolezza, adesione al programma criminoso e di una disponibilità durevole e indefinita nel tempo.
  • Elementi quali l'uso di un'auto o di un telefono, la partecipazione a pochi episodi e l'uso di linguaggio convenzionale sono indizi utili ma non decisivi; servono elementi oggettivi e coerenti che documentino l'intraneità stabile al sodalizio.
  • Le dichiarazioni tardive e parziali del presunto collaboratore possono non giustificare attenuanti premiali se non apportano contributi concreti e utili alle indagini non altrimenti acquisiti.
  • Vizi di notifica possono essere sanati se non hanno impedito la conoscenza dell'atto o se la difesa non ha tempestivamente eccepito; la notificazione al difensore è spesso ritenuta sufficiente a garantire il diritto di difesa.
  • Quando i fatti sono remoti e non è possibile ovviare alle lacune probatorie con nuovi accertamenti, la Cassazione può annullare senza rinvio (art. 620 lett. l) c.p.p.) qualora non vi siano condizioni per un utile riesame di merito.
  • Per i reati in materia di stupefacenti esiste un regime premiale autonomo (art. 74, comma 7 DPR 309/1990); l'attenuante prevista dalla legge n. 203/1991 (art. 8) è specifica per reati di tipo mafioso e non si applica automaticamente ai fatti di droga.

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