Cassazione Civile, Ordinanza n. 08318/2025 del 29/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti promossi da un coerede per ottenere, in via principale, l’accertamento dell’invalidità di un testamento olografo per incapacità naturale della testatrice e, in subordine, la lesione della quota di legittima; in un diverso giudizio si chiedevano anche la nullità del testamento, la divisione dei beni relitti e l’accertamento dell’indegnità a succedere di un coerede. Il Tribunale aveva annullato il testamento, ordinato la restituzione dei beni alla massa ereditaria, dichiarato aperta la successione legittima e disposto lo scioglimento della comunione. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame proposto da alcuni coeredi. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 591, secondo comma, n. 3, c.c. e 116 c.p.c., lamentando che il giudice di merito avesse mal interpretato le risultanze istruttorie in tema di incapacità della testatrice. Tuttavia la Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità del ricorso ex art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., perché il ricorrente aveva indicato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, ma non aveva depositato la copia autentica della sentenza con la relata di notifica; inoltre il ricorso non risultava notificato entro il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha affermato che, quando nel ricorso per cassazione si dichiara la notificazione della sentenza impugnata, tale indicazione comporta l’onere di depositare la sentenza munita della relata di notifica nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.; la successiva produzione non può sanare l’omissione. Nel caso concreto, la sentenza d’appello era stata pubblicata il 5 marzo 2021 e il ricorso era stato notificato il 6 maggio 2021, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni, scaduto il 4 maggio 2021. La Corte ha quindi dichiarato l’improcedibilità senza statuire sulle spese, poiché gli intimati non avevano svolto difese, e ha dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato. Ha escluso anche la condanna ex art. 96, quarto comma, c.p.c., perché il ricorso non era stato deciso in conformità alla proposta del consigliere delegato.
Norme richiamate
art. 591, secondo comma, n. 3, c.c.
Invocato dal ricorrente come norma sostanziale asseritamente violata nella valutazione dell’incapacità della testatrice, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per improcedibilità del ricorso.
Richiamato dal ricorrente per censurare l’apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, ma la doglianza non è stata scrutinata per la declaratoria di improcedibilità.
Indicata come parametro del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La Corte ha ribadito che, se il ricorrente dichiara la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notifica entro il termine di legge; l’omissione comporta improcedibilità.
Richiamato per precisare che la produzione tardiva può rilevare solo se la sentenza notificata sia stata depositata dal controricorrente nel termine previsto.
Esclusa la possibilità di sanare l’omissione mediante successiva produzione documentale tardiva.
Richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
Richiamato quanto alla proposta di definizione del giudizio formulata dal consigliere delegato.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta di decisione del ricorso.
La Corte ha escluso la condanna sanzionatoria, poiché il ricorso non è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Era stato richiamato nel giudizio di merito per la domanda di indegnità a succedere e resa dei conti, ma non è stato oggetto del decisum di legittimità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la dichiarazione dell’avvenuta notificazione della sentenza impugnata fa sorgere l’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia autentica della sentenza con la relata di notifica; la mancata produzione determina improcedibilità del ricorso.
- La successiva produzione documentale non sana l’omissione del deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c., salvo i limitati casi in cui la sentenza notificata risulti già prodotta dalla controparte nel termine di legge o sia acquisita tramite fascicolo d’ufficio nei casi previsti.
- Il ricorso per cassazione deve essere notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza, quando ne ricorrano i presupposti; se la notificazione del ricorso avviene oltre tale termine, il ricorso è improcedibile.
- Quando il ricorso è definito per ragioni processuali e le controparti intimate non hanno svolto difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
- La condanna sanzionatoria ex art. 96, quarto comma, c.p.c. presuppone che la decisione sia resa conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.; in difetto, tale condanna non può essere irrogata.
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