Cassazione Civile, Ordinanza n. 28003/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 emesso per complessivi euro 7.754,88, comprensivi di sanzioni e interessi, nei confronti di un istituto di edilizia residenziale pubblica. In primo e secondo grado era stato negato il diritto all’esenzione IMU rivendicata dall’ente, perché gli immobili non erano stati ritenuti provati come "alloggi sociali" ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011 e del d.m. 22 aprile 2008; la CTR aveva ritenuto la perizia prodotta generica e inidonea, specie perché non attestava criteri di assegnazione, effettiva destinazione a nuclei disagiati, composizione familiare e canoni agevolati. Con il ricorso per cassazione l’ente ha dedotto la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione alla disciplina IMU e al d.m. 22 aprile 2008, sostenendo di avere documentato la destinazione sociale degli immobili e lamentando anche la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita mancata considerazione della prova fornita. La Corte ha ritenuto che la censura miri in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio e la motivazione della sentenza di merito, sollecitando una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la CTR ha fondato la decisione su un apprezzamento del quadro probatorio, ritenendo la perizia prodotta generica e insufficiente a provare che gli immobili avessero le caratteristiche degli alloggi sociali richieste dalla normativa. Tale valutazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del controllo sulla coerenza logico-formale della motivazione. La Corte ha quindi escluso che vi fosse una vera violazione di legge, rilevando che sotto la sua apparente deduzione si celava una richiesta di nuova valutazione dei fatti. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), D.L. n. 201/2011
l’esenzione IMU per i fabbricati destinati ad alloggi sociali richiede la prova della qualificazione concreta degli immobili come alloggi sociali secondo il d.m. 22 aprile 2008
d.m. 22 aprile 2008
definisce gli alloggi sociali; la loro sussistenza deve essere provata in concreto, non potendo bastare una descrizione generica
art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011
richiamato nel giudizio per il diverso regime degli alloggi assegnati dagli IACP, contrapposto all’esenzione invocata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la sua deduzione non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o della prova
richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta contro l’accertamento di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La qualificazione di un immobile come alloggio sociale, ai fini dell’esenzione IMU, richiede una prova concreta della sua effettiva destinazione funzionale alla riduzione del disagio abitativo di nuclei svantaggiati, non essendo sufficiente una perizia generica o esemplificativa.
- La valutazione dell’attendibilità, completezza e concludenza delle prove è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi logico-formali della motivazione, non per mera diversa lettura degli elementi istruttori.
- Quando il ricorso per cassazione contesta solo l’apprezzamento delle prove pur evocando formalmente una violazione di legge, esso è inammissibile per difetto di corretta deduzione del vizio.
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