Cassazione Civile, Ordinanza n. 32522/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un detenuto aveva svolto prestazioni di lavoro carcerario in modo intermittente in più periodi tra aprile 2012 e agosto 2017 e aveva agito contro il Ministero chiedendo che il compenso fosse adeguato ai trattamenti economici previsti dai CCNL via via vigenti, invece che calcolato sui 2/3 del trattamento previsto dal CCNL 1993 senza aggiornamenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello, pur confermando il diritto alle differenze retributive, aveva limitato la condanna alla sola parte non prescritta, ritenendo che la prescrizione quinquennale decorresse dalla cessazione di ciascun rapporto periodicamente instaurato e che il primo atto interruttivo utile fosse la notifica del ricorso al Ministero del 31 maggio 2021. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 182, 417-bis e 345 c.p.c., sostenendo che il Ministero non poteva validamente costituirsi in primo grado tramite funzionari perché la controversia non rientrava nell’ambito dell’art. 413, comma 5, c.p.c.; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte d’appello ritenuto provata l’esistenza di plurimi rapporti a termine senza prova del Ministero; 3) violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, per mancanza di contratti scritti a termine; 4) violazione dell’art. 2943, comma 4, c.c., per mancato riconoscimento dell’effetto interruttivo della diffida del 12 febbraio 2020; 5) violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c., sostenendo che il lavoro carcerario dovesse essere considerato un rapporto unitario, con prescrizione decorrente dalla sua cessazione complessiva e non dai singoli periodi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha affermato che il lavoro carcerario, pur configurando un rapporto di lavoro privato, non rientra nella deroga prevista dall’art. 417-bis c.p.c. per le controversie di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c.; dunque la pubblica amministrazione non può stare in giudizio in primo grado avvalendosi di propri dipendenti in tale tipo di controversia, trattandosi di norma eccezionale non estensibile analogicamente. Da ciò ha tratto la conseguenza che la costituzione del Ministero tramite funzionari non era rituale e che, pertanto, le eccezioni sollevate in appello fondandosi su tale costituzione non potevano essere accolte. La sentenza impugnata è stata cassata sul punto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito confermando integralmente la pronuncia di primo grado e condannando il Ministero al pagamento della somma di euro 10.114,87, oltre rivalutazione o interessi legali maggiori dalla maturazione al saldo, nonché delle spese dei vari gradi di giudizio.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa del lavoro carcerario e del relativo diritto alla remunerazione
norma eccezionale che consente alla pubblica amministrazione di stare in giudizio tramite propri dipendenti solo nelle controversie di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c.; non è estensibile al lavoro carcerario
delimita l’ambito applicativo della deroga difensiva della pubblica amministrazione
invocato dal ricorrente in relazione al difetto di ius postulandi dei funzionari
invocato dal ricorrente per contestare l’ammissibilità delle eccezioni formulate in appello
richiamato come regola generale per cui la parte deve stare in giudizio con difensore abilitato
dedotto per contestare il riparto dell’onere della prova sulla natura dei rapporti di lavoro
richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità della forma scritta dei contratti a termine
invocato per affermare l’effetto interruttivo della diffida del 12 febbraio 2020
richiamato in tema di decorrenza della prescrizione
richiamato quale norma sulla prescrizione quinquennale dei crediti retributivi
Massime di principio
- La deroga processuale che consente alla pubblica amministrazione di stare in giudizio mediante propri dipendenti in primo grado è di stretta interpretazione e non può essere estesa in via analogica a controversie diverse da quelle tassativamente indicate dalla norma.
- Il lavoro carcerario, quando si svolga nell’ambito di una struttura produttiva finalizzata alla realizzazione di beni o servizi, può integrare un rapporto di lavoro privato; tuttavia tale qualificazione non comporta automaticamente l’applicazione di tutte le regole processuali previste per le controversie di pubblico impiego.
- Quando manca una rituale costituzione della parte pubblica nelle forme richieste dalla legge, le eccezioni processuali o di merito fondate su tale costituzione non possono essere utilmente valorizzate in appello.
- Se la causa è matura per la decisione e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, confermando o sostituendo la decisione di merito.
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