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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05035/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da due decreti ingiuntivi richiesti dall’impresa appaltatrice e dal professionista incaricato per il pagamento delle spettanze relative alla ristrutturazione di un immobile di proprietà della società committente. La committente e i soci opposero i decreti e proposero anche domanda riconvenzionale per il riconoscimento di difetti dell’opera e il risarcimento dei danni. In appello la Corte territoriale ridusse l’importo dovuto all’impresa, riconoscendo solo parte delle opere extra-contratto, ritenute necessarie ai sensi dell’art. 1660 c.c., e mantenne la condanna nei confronti del professionista e della società/soci. In cassazione l’impresa dedusse nullità della motivazione per asserita contraddittorietà della sentenza, sostenendo che la Corte d’appello aveva recepito il CTU ma poi liquidato solo una parte del credito senza spiegare perché escludere le opere autorizzate o sostitutive; la committente e i soci dedussero violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e dell’art. 1660 c.c., lamentando che la Corte avesse qualificato unilateralmente le opere come necessarie senza domanda o prova sufficiente; con il terzo motivo denunciarono omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle somme pagate in eccesso e sulla regolazione delle spese; con il quarto motivo lamentarono ultrapetizione perché la Corte d’appello aveva condannato anche i soci, mentre la domanda originaria era rivolta solo contro la società committente.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio limitatamente ai rapporti riguardanti il professionista e l’assicurazione, per rinuncia ai rispettivi ricorsi accettata dalle controparti. Per il resto ha rigettato il ricorso principale dell’impresa appaltatrice e i primi due motivi del ricorso incidentale della committente e dei soci. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, rilevando rispettivamente l’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria e sulle spese, e il vizio di ultrapetizione per avere esteso la condanna anche ai soci non destinatari della domanda originaria. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’impresa ricorrente principale di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti, determina l’estinzione del giudizio per i rapporti oggetto della rinuncia

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se manca realmente la ratio decidendi o vi è una contraddizione insanabile; non basta che il ragionamento sia sintetico o non condiviso

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione processualmente rilevanti

  • art. 1362 c.c.

    l’interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per una diversa lettura del fatto

  • art. 1363 c.c.

    i canoni interpretativi vanno applicati in modo coordinato e la loro violazione è deducibile solo se il giudice li disattende

  • art. 1366 c.c.

    la lettura del contratto deve rispettare il criterio di buona fede

  • art. 1660 c.c.

    le variazioni non previste, se strettamente necessarie per la realizzazione dell’opera a regola d’arte, possono essere eseguite anche senza preventiva autorizzazione; in difetto di accordo, il giudice accerta la necessità e determina il corrispettivo

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre la domanda o omettere di pronunciare su domande ed eccezioni ritualmente proposte

  • art. 330 n. 4 c.p.c.

    richiamato quale riferimento della nullità dedotta nei motivi incidentali, nei termini indicati dai ricorrenti

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    sussistendo i presupposti, il ricorrente principale è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, le opere extra-preventivo o in variante, se risultano strettamente necessarie per eseguire l’opera a regola d’arte, possono essere riconosciute anche in mancanza di preventiva autorizzazione scritta; in caso di contestazione, spetta al giudice accertarne la necessità e quantificare il corrispettivo.
  • La censura di motivazione apparente o contraddittoria è fondata solo quando il percorso argomentativo sia tale da rendere impossibile individuare la ratio decidendi; non è sufficiente la mera presenza, nella sentenza, di riferimenti a poste di costo poi non integralmente riconosciute se il ragionamento complessivo resta comprensibile.
  • L’interpretazione del contratto è sindacabile in cassazione soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente incoerente, non per ottenere una rivalutazione del fatto o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • La qualificazione di opere come "necessarie" ai fini dell’art. 1660 c.c. può essere svolta dal giudice anche senza una domanda autonoma, quando tale valutazione sia implicitamente compresa nella domanda di pagamento del corrispettivo dell’appalto.
  • Se la domanda di pagamento è ridotta in appello, il giudice deve pronunciarsi anche sulle conseguenze restitutorie delle somme eventualmente percepite in eccedenza e sul nuovo regolamento delle spese di lite e di consulenza tecnica.
  • Vi è ultrapetizione quando la condanna viene estesa a soggetti che non erano stati destinatari della domanda originaria e rispetto ai quali il petitum non era stato ritualmente introdotto in causa.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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