Cassazione Penale, Sentenza n. 01898/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Zizolfi era stato condannato per detenzione di tabacchi lavorati esteri di contrabbando (capo d'imputazione: 15 chilogrammi, corrispondenti a 800 pacchetti). In appello la Corte ha valorizzato il dato numerico (800 pacchetti) ricalcolando il peso in 16 kg secondo il parametro convenzionale (1.000 sigarette = 1 kg), invece del dato ponderale indicato nel verbale di sequestro (15 kg). Il ricorrente ha denunciato la mancata corrispondenza tra accusa e condanna (mutamento degli elementi costitutivi dell'addebito) e ha contestato l'applicazione della pena pecuniaria, che la novella normativa aveva eliminato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che l'appello ha preferito senza adeguata motivazione il dato numerico al dato ponderale risultante dal verbale di sequestro e ha operato un ricalcolo autonomo delle quantità. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale non ha giustificato il mantenimento della multa nonostante la novella normativa che in tali casi elimina la pena pecuniaria e non ha motivato la riduzione della multa rispetto al primo giudice tenendo conto del divieto di "reformatio in pejus". Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973
Norma sostanziale cui è ricondotto il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; la condanna è stata pronunciata sulla base di questa norma.
art. 39-quinquies d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
per chilogrammo convenzionale si intendono mille sigarette
Consente la conversione numerica delle sigarette in "chilogrammi convenzionali" (1000 sigarette = 1 kg). La Corte d'appello ha applicato questo parametro per ricalcolare il peso, ma la Cassazione ha censurato l'uso prevalente del dato numerico senza spiegare il superamento del dato ponderale documentato nel verbale di sequestro.
art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024
ha eliminato in questi casi la pena pecuniaria
La novella ha inciso sul trattamento sanzionatorio eliminando la multa per il caso in esame; la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto di tale modifica normativa e non confermare la sanzione pecuniaria senza adeguata motivazione.
novella legislativa n. 241 del 2024
Richiamata dalla difesa come fatto che determina la non punibilità del fatto, in quanto ha modificato il regime sanzionatorio; la Cassazione prende atto delle implicazioni della novella nel giudizio di merito.
divieto di reformatio in pejus
Principio che vieta, in determinate condizioni, di aggravare la posizione dell'imputato in sede di impugnazione; la Corte di appello non ha adeguatamente motivato la misura della pena pecuniaria rispetto al primo giudice, con riferimento al divieto di peggioramento del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando l'imputazione indica una determinata quantità ponderale risultante da verbale di sequestro, il dato di peso documentato prevale salvo motivazione specifica e congrua per preferire un calcolo convenzionale basato sul numero di pacchetti.
- Il criterio di conversione numerica (1000 sigarette = 1 kg convenzionale) può essere utilizzato ma la scelta di applicarlo in luogo del dato ponderale deve essere esplicitamente motivata nel provvedimento, soprattutto se la documentazione processuale riporta un peso fisicamente rilevato.
- Se una modifica normativa sopravvenuta elimina la pena pecuniaria applicabile al reato, il giudice deve aggiornare il trattamento sanzionatorio conformemente alla nuova disciplina; il mantenimento della multa richiede motivazione stringente o va eliminato.
- Se l'accertamento adottato in grado di appello modifica i presupposti essenziali dell'imputazione (mutamento degli elementi costitutivi), occorre restituire gli atti al Pubblico Ministero per riformulazione dell'imputazione o comunque garantire il diritto di difesa: decisioni che cambiano la natura dell'addebito senza adeguata procedura sono causa di annullamento.
- Il divieto di reformatio in pejus deve essere considerato nel bilanciamento sanzionatorio in appello: qualsiasi decisione che comporti un trattamento più gravoso rispetto al rito abbreviato o al primo giudice richiede motivazione e rispetto delle garanzie difensive.
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