Cassazione Civile, Ordinanza n. 02822/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, recuperando a tassazione emolumenti percepiti da un ente previdenziale con sede in Lussemburgo e redditi da fabbricati non dichiarati. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, la violazione del divieto di doppia imposizione e la non imponibilità dell'emolumento ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre in appello la decisione era stata riformata a favore del contribuente. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando la violazione del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato una precedente decisione di legittimità su fatti analoghi ma riferiti a diversa annualità; il secondo lamentando la violazione delle norme convenzionali Italia-Lussemburgo, del codice di sicurezza sociale lussemburghese e dell'art. 165 TUIR. In pendenza del giudizio di legittimità, però, l'Agenzia ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere perché la sentenza impugnata era stata revocata dalla stessa Corte tributaria regionale ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c.; il contribuente ha aderito all'istanza.
La decisione
La Corte ha preso atto della sopravvenuta revoca della sentenza impugnata da parte del giudice tributario di appello, divenuta definitiva, e ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso originario. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità, conformemente alla richiesta concorde delle parti, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, precisando altresì che, per la parte pubblica, operano le spese prenotate a debito.
Norme richiamate
richiamato come base dell'attività di verifica fiscale da cui ha preso origine l'accertamento
invocato dal contribuente come norma che escluderebbe l'imponibilità dell'emolumento percepito
dedotto come norma sul giudicato sostanziale, ritenuta violata per il mancato rilievo di una precedente decisione di legittimità
richiamato insieme all'art. 2909 c.c. sul giudicato formale
art. 18, paragrafo 2, legge n. 747/1982
richiamato quale norma di ratifica della convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni
art. 192, comma 1, Codice sulla Sicurezza Sociale Lussemburghese
richiamato nel secondo motivo come disciplina sostanziale del trattamento dell'emolumento
richiamato nel secondo motivo in tema di credito per le imposte estere/doppia imposizione
indicato come base della revocazione della sentenza impugnata, fatto sopravvenuto decisivo ai fini della cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per verificare la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte esclude i presupposti nel caso di cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- La revoca sopravvenuta della sentenza impugnata nel corso del giudizio di cassazione determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
- Quando entrambe le parti aderiscono alla richiesta di cessazione della materia del contendere, la Corte può limitarsi a prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità, compensando le spese se vi è accordo tra le parti.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, non integra una delle ipotesi tipizzate che fanno scattare automaticamente il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, norma da interpretarsi restrittivamente.
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