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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02822/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2013, recuperando a tassazione emolumenti percepiti da un ente previdenziale con sede in Lussemburgo e redditi da fabbricati non dichiarati. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, tra l'altro, la violazione del divieto di doppia imposizione e la non imponibilità dell'emolumento ai sensi dell'art. 6, comma 2, TUIR. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre in appello la decisione era stata riformata a favore del contribuente. L'Agenzia aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciando la violazione del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c. per non avere la Corte territoriale considerato una precedente decisione di legittimità su fatti analoghi ma riferiti a diversa annualità; il secondo lamentando la violazione delle norme convenzionali Italia-Lussemburgo, del codice di sicurezza sociale lussemburghese e dell'art. 165 TUIR. In pendenza del giudizio di legittimità, però, l'Agenzia ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere perché la sentenza impugnata era stata revocata dalla stessa Corte tributaria regionale ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c.; il contribuente ha aderito all'istanza.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta revoca della sentenza impugnata da parte del giudice tributario di appello, divenuta definitiva, e ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso originario. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità, conformemente alla richiesta concorde delle parti, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, precisando altresì che, per la parte pubblica, operano le spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    richiamato come base dell'attività di verifica fiscale da cui ha preso origine l'accertamento

  • art. 6, comma 2, TUIR

    invocato dal contribuente come norma che escluderebbe l'imponibilità dell'emolumento percepito

  • art. 2909 c.c.

    dedotto come norma sul giudicato sostanziale, ritenuta violata per il mancato rilievo di una precedente decisione di legittimità

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. sul giudicato formale

  • art. 18, paragrafo 2, legge n. 747/1982

    richiamato quale norma di ratifica della convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni

  • art. 192, comma 1, Codice sulla Sicurezza Sociale Lussemburghese

    richiamato nel secondo motivo come disciplina sostanziale del trattamento dell'emolumento

  • art. 165 TUIR

    richiamato nel secondo motivo in tema di credito per le imposte estere/doppia imposizione

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    indicato come base della revocazione della sentenza impugnata, fatto sopravvenuto decisivo ai fini della cessazione della materia del contendere

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per verificare la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte esclude i presupposti nel caso di cessazione della materia del contendere

Massime di principio

  • La revoca sopravvenuta della sentenza impugnata nel corso del giudizio di cassazione determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.
  • Quando entrambe le parti aderiscono alla richiesta di cessazione della materia del contendere, la Corte può limitarsi a prenderne atto e dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità, compensando le spese se vi è accordo tra le parti.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, non integra una delle ipotesi tipizzate che fanno scattare automaticamente il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, norma da interpretarsi restrittivamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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