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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02821/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un'università per ottenere la nullità di una donazione avente ad oggetto un terreno con fabbricato rurale, l'accertamento della propria proprietà sui beni in base a un precedente titolo di acquisto e a un decreto di esproprio, il rilascio dei beni e il risarcimento dei danni. I convenuti sostenevano la validità della donazione, deducendo che i beni erano stati usucapiti dalla donante. Nel corso del giudizio di primo grado la donante è deceduta dopo la notificazione della citazione e prima della scadenza del termine di costituzione, con interruzione automatica del processo. L'attrice ha depositato ricorso per riassunzione entro il termine trimestrale e poi ha eseguito una notificazione del ricorso agli eredi, ma in forma collettiva e impersonale e in modo invalido; il giudice ha quindi ordinato la rinnovazione della notifica, che è stata eseguita entro il termine. In appello è stata però dedotta, da uno dei chiamati e da una litisconsorte pretermessa, l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione e per mancata rinnovazione della notifica nei confronti di tutti i necessari contraddittori, in particolare di una coerede non individuata in primo grado. Con il ricorso per cassazione si sono riproposti due motivi: 1) la pretesa estinzione del processo per tardiva riassunzione dopo l'interruzione; 2) la violazione delle norme sulla rinnovazione della notificazione e sull'estinzione, assumendo che il mancato raggiungimento del contraddittorio integrale entro il termine perentorio dovesse determinare l'estinzione, e non una mera nullità/integrazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che l'interruzione del processo per morte della parte già citata opera automaticamente, ma la riassunzione si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria; pertanto il termine ex art. 305 c.p.c. era stato rispettato e l'estinzione non era maturata. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittima la rinnovazione della notificazione del ricorso per riassunzione disposta dal giudice ai sensi analogici dell'art. 291 c.p.c., osservando che l'omessa notificazione a una coerede non individuata in causa non era imputabile alla parte attrice, la quale aveva svolto le ricerche risultanti dai registri di stato civile e aveva eseguito l'ordine di rinnovazione entro il termine. In tale situazione, la questione riguardava soltanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria emersa solo successivamente, e non ricorrevano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità e peculiarità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.c.

    La morte della parte, avvenuta prima della scadenza del termine per la costituzione tempestiva dei convenuti, determina l'interruzione automatica del processo.

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine trimestrale per la riassunzione è rispettato con il deposito del ricorso per riassunzione in cancelleria, quale atto che soddisfa l'edictio actionis.

  • art. 303 c.p.c.

    La notificazione collettiva e impersonale agli eredi è possibile solo entro i limiti del meccanismo agevolato; decorso un certo tempo dalla morte, non è più utilizzabile in quel modo.

  • art. 291 c.p.c.

    La rinnovazione della notificazione nulla del ricorso per riassunzione può essere ordinata dal giudice entro termine perentorio, analogicamente applicando la norma prevista per la citazione.

  • art. 307, comma 3, c.p.c.

    L'estinzione non consegue automaticamente a ogni incompleta notificazione o mancata rinnovazione, occorrendo verificare se l'omissione sia imputabile alla parte e se vi sia stata inerzia rilevante rispetto all'ordine del giudice.

  • art. 354 c.p.c.

    In presenza di nullità della sentenza per contraddittorio non integro, la causa viene rimessa al primo giudice.

  • art. 331 c.p.c.

    Nel giudizio di impugnazione va integrato il contraddittorio nei confronti delle parti necessarie non chiamate.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Sono i parametri invocati per denunciare rispettivamente violazioni di legge e nullità processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 102 c.p.c.

    La mancata partecipazione di una litisconsorte necessaria determina nullità del processo e della sentenza per contraddittorio non integro.

  • art. 153 c.p.c.

    L'improrogabilità del termine perentorio non esclude che l'inosservanza sia giustificata da fatti non imputabili alla parte.

Massime di principio

  • La riassunzione del processo interrotto per morte di una parte si perfeziona, ai fini del rispetto del termine di legge, con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria; la successiva notificazione serve a instaurare o ripristinare il contraddittorio e segue la disciplina della vocatio in ius.
  • La mancata o incompleta notificazione dell'atto di riassunzione non comporta necessariamente l'estinzione del processo quando l'omissione dipenda da una causa non imputabile alla parte che ha provveduto alla riassunzione e il giudice abbia correttamente esercitato il potere di ordinare la rinnovazione della notifica.
  • Ai fini dell'estinzione per mancata ottemperanza a un ordine di rinnovazione o integrazione del contraddittorio, occorre distinguere tra inerzia colpevole della parte e impossibilità obiettiva di individuare tutti i necessari contraddittori nonostante le ricerche esigibili.
  • La presenza di un litisconsorte necessario non evocato in giudizio non impone l'estinzione del processo quando l'omissione venga accertata solo successivamente e sia rimediabile mediante integrazione del contraddittorio; in tal caso la nullità della sentenza di primo grado conduce alla rimessione al primo giudice.
  • In tema di interruzione e riassunzione, la conoscenza effettiva dell'evento interruttivo rileva per la decorrenza del termine di riassunzione, ma non per l'automatica operatività dell'interruzione, che discende ex lege dal decesso della parte nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

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