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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02828/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale della Guardia di Finanza conclusa con processo verbale di constatazione, seguita da quattro atti dell’Agenzia delle Entrate relativi alle annualità 2008 e 2009: due avvisi di accertamento e due atti di irrogazione sanzioni. I ricorsi della contribuente, riuniti in primo grado, venivano rigettati. In appello, la Commissione tributaria regionale dichiarava la cessazione parziale della materia del contendere per l’anno 2009, per effetto di una definizione agevolata già avviata, e rigettava l’appello per l’anno 2008. La contribuente ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 13 d.lgs. 472/1997, sostenendo che l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche non preclude la validità del ravvedimento operoso tramite dichiarazione integrativa. Quanto al provvedimento di diniego della definizione agevolata, la ricorrente ne lamentava la nullità per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 6 d.m. 119/2018. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava istanza di cessazione della materia del contendere, assumendo di avere aderito alla definizione agevolata introdotta dalla L. 197/2022 (c.d. rottamazione quater) e di avere effettuato i pagamenti dovuti; l’Agenzia delle Entrate non depositava memorie né contestava la sopravvenuta definizione.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione agevolata della pretesa tributaria e ha dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse della ricorrente. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la sopravvenienza normativa della L. 197/2022 intervenuta in corso di causa. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ritenendo che la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere esuli dalle ipotesi previste dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge da parte della sentenza impugnata

  • art. 13 d.lgs. 472/1997

    la ricorrente lo richiama per sostenere che l’avvio di accessi, ispezioni e verifiche non incide sulla validità ed efficacia della dichiarazione integrativa di ravvedimento

  • art. 6 d.m. 119/2018

    è richiamato dalla ricorrente per censurare il diniego di definizione agevolata per difetto di motivazione e violazione della disciplina applicabile

  • art. 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022

    ha introdotto la procedura di definizione agevolata c.d. rottamazione quater, sopravvenuta in corso di causa e rilevante ai fini della cessazione della materia del contendere

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere non rientra nelle ipotesi previste dalla norma, da interpretarsi restrittivamente

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene una definizione agevolata che assorbe la pretesa tributaria oggetto di causa e la parte ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere, il ricorso diviene improcedibile/inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La mancata contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria della sopravvenuta definizione della controversia può essere valorizzata, unitamente alla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
  • L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica automaticamente in ogni definizione del giudizio: la norma va interpretata restrittivamente e non comprende la chiusura del processo per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di sopravvenienze normative che definiscono il rapporto tributario, il giudice di legittimità può limitarsi a prenderne atto, senza esaminare nel merito i motivi di ricorso originariamente proposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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