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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02827/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Un contribuente impugnava davanti al giudice tributario un avviso di intimazione relativo a IRPEF e addizionali regionali e comunali per l'anno d'imposta 2007, del valore complessivo di euro 60.725,13, deducendo l'inesistenza della notifica eseguita a mezzo posta ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 da parte di soggetti ritenuti non abilitati. In primo grado il ricorso veniva accolto, ma in appello l'agente della riscossione otteneva riforma della decisione con riconoscimento della ritualità della notifica. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avrebbe valutato correttamente le sue difese sulla disciplina della notificazione e sull'asserita inesistenza dell'atto; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 1, d.P.R. 602/1973, assumendo che la notifica diretta a mezzo raccomandata senza intermediazione di soggetti abilitati fosse invalida; 3) violazione dell'art. 7, comma 2, L. 212/2000 e omessa pronuncia su fatto decisivo, perché l'avviso di intimazione non indicava il responsabile del procedimento della Direzione Provinciale III di Roma. L'intimata non si costituiva in cassazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha rilevato la notifica non correttamente eseguita al successore ex lege dell'agente della riscossione, ma ha escluso la rinnovazione della notifica perché il ricorso era comunque infondato e la rinnovazione avrebbe comportato un inutile aggravio processuale. Nel merito ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: il primo perché mirava in realtà a una rivalutazione del merito senza individuare un fatto storico decisivo omesso; il secondo perché l'art. 26 d.P.R. 602/1973 consente la notifica diretta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, secondo una disciplina speciale che non richiede le formalità proprie della notifica ex L. 890/1982; il terzo perché la mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità dell'avviso di intimazione, oltre al fatto che il ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell'atto impugnato. Le spese sono state compensate/lasciate senza provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    primo comma; ultimo comma

    consente la notificazione diretta degli atti della riscossione mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; si tratta di disciplina speciale che esclude l'applicazione integrale delle regole della notificazione a mezzo posta previste per l'ufficiale giudiziario e comporta il perfezionamento alla data risultante dall'avviso di ricevimento.

  • art. 1 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 10 dicembre 2016, n. 225

    ha disposto l'estinzione ope legis delle società del Gruppo Equitalia e il subentro a titolo universale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti attivi, passivi e processuali.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato, insieme agli artt. 6 e 13 CEDU, per valorizzare il principio di ragionevole durata del processo e giustificare l'evitamento di inutili rinnovazioni della notifica quando il ricorso è infondato.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    richiamati a sostegno del principio di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo, per escludere formalità processuali superflue.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    le censure formulate ai sensi di tali numeri sono state scrutinare secondo i rigorosi limiti del vizio di violazione di legge e del vizio motivazionale, escludendo la rivalutazione del merito.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento del ricorso, inclusi il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulti.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito degli atti e documenti rilevanti ai fini del ricorso per cassazione.

  • art. 7, comma 2, L. 212/2000

    l'indicazione del responsabile del procedimento non è richiesta a pena di nullità per gli atti dell'agente della riscossione; la sanzione è prevista solo per le cartelle di pagamento dalla disciplina speciale richiamata dalla Corte.

  • art. 14 L. 890/1982

    fa salvo il disposto dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, che mantiene una disciplina speciale per la notifica diretta degli atti della riscossione.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    è richiamato come norma applicabile solo in via residuale, per quanto non regolato dall'art. 26 d.P.R. 602/1973.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione degli atti della riscossione può avvenire direttamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, senza necessità di applicare integralmente la disciplina della notificazione a mezzo posta prevista per l'ufficiale giudiziario.
  • La disciplina dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 è speciale rispetto alle regole generali sulle notificazioni postali e prevale su di esse per gli atti dell'agente della riscossione, fermo il rinvio alle sole disposizioni non incompatibili.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione puntuale del fatto storico omesso, del dato da cui risulti, del momento in cui sia stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura delle difese o del merito.
  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'agente della riscossione non determina di per sé nullità, salvo specifica previsione sanzionatoria di legge, che la Corte individua per le cartelle di pagamento ma non per gli altri atti impugnati.
  • Quando un ricorso è manifestamente infondato, la rinnovazione della notifica viziata al successore processuale dell'originaria parte può essere omessa per evitare un inutile aggravio processuale, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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