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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02823/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario alcuni estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento, deducendo in via preliminare l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e, nel merito, la mancata notifica delle cartelle con conseguente nullità o inesistenza delle stesse. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la commissione regionale aveva riformato la decisione, ritenendo regolari le notifiche. In cassazione la contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c., sostenendo che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica della cartella sarebbe stata invalida per mancanza della prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, lamentando anomalie e incongruenze documentali nelle modalità e nelle date di notifica delle cartelle e contestando genericamente anche l'utilizzo di copie fotostatiche.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, perché dagli atti non risultava provato l'esito positivo della definizione agevolata invocata dall'agente della riscossione. Nel merito, ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha affermato che, quando la notifica della cartella avviene direttamente a mezzo posta ex art. 26 d.P.R. 602/1973, non è richiesta la prova della ricezione di una seconda raccomandata informativa e si applica la disciplina speciale della notificazione diretta, non quella dell'art. 140 c.p.c.; inoltre ha escluso il vizio di omesso esame, osservando che la questione delle notifiche era stata già esaminata dal giudice di merito e che le dedotte discrepanze di date non incidevano sulla conoscenza legale dell'atto né erano state specificamente correlate a un reale pregiudizio procedurale. Ha anche rilevato l'inammissibilità sostanziale della contestazione sulle copie, perché il disconoscimento della conformità all'originale deve essere specifico e circostanziato, mentre qui era stato formulato in modo generico. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire in cassazione non è stato escluso in mancanza di prova documentale dell'avvenuta definizione agevolata delle cartelle oggetto della lite.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    Costituisce disciplina speciale della notifica della cartella di pagamento; consente la notifica diretta a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento e non richiede la prova della ricezione di una seconda raccomandata informativa.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato solo in via residuale; non prevale sulla disciplina speciale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 quando la notifica avviene direttamente dall'agente della riscossione.

  • art. 140 c.p.c.

    Non si applica alla notifica diretta della cartella eseguita ex art. 26 d.P.R. 602/1973, salvo il diverso caso della notifica secondo le forme che vi facciano rinvio.

  • art. 14 L. 890/1982

    Fa salvo il disposto dell'art. 26 d.P.R. 602/1973; non impone, per la notifica diretta della cartella, gli adempimenti propri della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario.

  • art. 2719 c.c.

    Il disconoscimento della copia fotostatica deve essere espresso, formale, specifico e circostanziato; non bastano contestazioni generiche o clausole di stile.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro del primo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la CTR ha correttamente applicato la disciplina speciale della notifica delle cartelle.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non ricorre quando il fatto è stato esaminato dal giudice di merito o quando le irregolarità denunciate sono irrilevanti e non incidono sulla conoscenza legale dell'atto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Dà luogo, in caso di rigetto del ricorso, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne sussistano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • La notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta, effettuata ai sensi dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, è disciplinata da una norma speciale che consente il perfezionamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità della prova di una ulteriore raccomandata informativa o degli adempimenti propri della notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato gli avvisi di ricevimento e gli avvisi di deposito, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per reiterare contestazioni generiche su incongruenze di date o di registrazioni, se non viene spiegato in concreto in che modo tali irregolarità abbiano impedito la conoscenza legale dell'atto.
  • La contestazione della conformità all'originale di documenti prodotti in copia deve essere specifica, puntuale e circostanziata; il disconoscimento generico non è idoneo a scardinare l'efficacia probatoria della copia fotostatica.
  • In tema di impugnazione della cartella o dell'estratto di ruolo, l'eccezione di carenza di interesse fondata sull'asserita adesione a una definizione agevolata richiede la prova dell'effettivo perfezionamento della procedura, non essendo sufficiente la sola allegazione della domanda di adesione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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