Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10016/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di noleggio a freddo stipulato tra la società ricorrente e una società poi cedente di un ramo d'azienda. La ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 19.520,00, somma riferita al mancato utile e a pretese collegate all'inadempimento della cedente; la società cessionaria del ramo aveva proposto opposizione, sostenendo di non essere responsabile del debito. Il Tribunale aveva revocato il decreto e rigettato la domanda, ritenendo che il contratto di noleggio fosse già stato risolto per recesso della cedente prima della cessione e che non vi fosse prova dell'iscrizione del debito nei libri contabili obbligatori ex art. 2560 c.c. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2558 e 2560 c.c., omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la cessionaria avrebbe dovuto rispondere delle passività della cedente in quanto nel contratto di cessione era previsto il subentro nelle passività e che il debito, quantificato con fattura successiva alla cessione, non poteva risultare nei libri contabili della cedente; ha inoltre richiamato la connessione con altri rapporti contrattuali e una precedente sentenza resa in diverso giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso e, conseguentemente, l'intero ricorso. Ha rilevato, da un lato, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. per mancata specifica riproduzione del contenuto della fattura richiamata e per il ricorso a censure già svolte in appello; dall'altro, ha osservato che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la dedotta nullità ex artt. 115 e 132 c.p.c. perché non era stata allegata l'ipotesi tipica di utilizzo di prove non dedotte o valutazione indebita di prove legali, e ha negato il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. per la presenza di "doppia conforme" e per il mancato assolvimento dell'onere di indicare le diverse rationes decidendi dei giudici di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2558 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere il subentro della cessionaria nei rapporti contrattuali e nelle relative passività, ma la Corte non entra nel merito della questione perché il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 2560 c.c.

    La ricorrente lo invoca per affermare la responsabilità della cessionaria per i debiti dell'azienda ceduta; la Corte richiama il tema dell'iscrizione nei libri contabili come profilo rilevante, ma respinge la censura per difetti di specificità e per inammissibile rivalutazione del merito.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché non riproduce in modo adeguato il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda, in particolare la fattura richiamata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte afferma che le censure formalmente prospettate come violazione di legge, nullità e omesso esame sono in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del merito e non superano i limiti del giudizio di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione è ritenuta non configurata, poiché la ricorrente non ha allegato che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi non tali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di motivazione, osservando che la sentenza impugnata espone un percorso argomentativo comprensibile e non presenta una carenza assoluta di motivazione.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato unitamente agli artt. 115 e 132 c.p.c. per il dedotto vizio motivazionale, ma la Corte ritiene insussistente la doglianza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte applica il principio della preclusione del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, in caso di doppia conforme tra primo e secondo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È escluso il controllo sul vizio di omesso esame del fatto decisivo perché la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado e la ricorrente non ha indicato le diverse ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 210 c.p.c.

    La Corte richiama il rilievo del giudice d'appello secondo cui la parte avrebbe potuto chiedere l'esibizione documentale per provare l'iscrizione del debito, evidenziando che tale istanza si sottrae alla normale discrezionalità del giudice quando è funzionale all'applicazione dell'art. 2560, comma 2, c.c.

  • art. 115, 132 n. 4 c.p.c.

    Sono le norme evocate per il dedotto malgoverno della prova e il preteso difetto di motivazione, ma la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo, ma non viene ravvisata alcuna violazione concreta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve rispettare rigorosamente il requisito di specificità e autosufficienza: quando la censura si fonda su documenti o atti processuali, il loro contenuto essenziale deve essere riportato nel ricorso in modo da consentire il controllo della Corte senza ricostruzioni integrative.
  • Le censure formalmente costruite come violazione di legge o nullità non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: l'accertamento dei fatti e la selezione delle prove sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti stretti previsti dal codice.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. è configurabile solo se si deduca che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove disposte d'ufficio oltre i limiti di legge, oppure abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non basta contestare la valutazione delle prove.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse rationes di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d'appello.
  • Quando la prova necessaria per dimostrare un fatto decisivo è nella disponibilità della controparte, la parte interessata può dover attivare gli strumenti di esibizione documentale; il mancato utilizzo di tali strumenti può incidere sull'esito della censura in cassazione.
  • Se il ricorso si limita a reiterare doglianze già respinte nei gradi di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.