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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2193/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi: 1) violazione di legge e vizio motivazionale per presunta errata qualificazione giuridica del fatto (generica contestazione dell'inquadramento dell'illecito); 2) carenza di motivazione in ordine alla confisca del telefono cellulare e della somma di euro 4.000, ritenute nella disponibilità dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenuto generico e non idoneo a dimostrare un errore manifesto nella qualificazione contenuta nella sentenza di patteggiamento. Ha invece accolto il secondo motivo: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e del telefono cellulare per carenza di adeguata motivazione circa il nesso tra quei beni e il reato contestato (mancanza di spiegazione concreta sull'utilizzo del telefono e mancanza di nesso eziologico fra la somma e il reato di detenzione ai fini di spaccio). Ha disposto il rinvio al G.U.P. di Savona per un nuovo esame sul punto; il resto della sentenza è stato dichiarato inammissibile nel prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 73 DPR 309/1990

    norma che punisce la detenzione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope

    Il reato contestato è la detenzione ai fini di spaccio; la Corte distingue tra mera detenzione e cessione/ricavo, rilevando che la confisca del denaro richiede un nesso con la condotta contestata.

  • art. 240 cod. pen.

    prevede la confisca delle cose che servirono per commettere il reato o che ne costituiscono il profitto

    La Corte ricorda che la confisca facoltativa richiede motivazione sul nesso strumentale o di pertinenzialità tra bene e reato; nel caso il GUP non ha adeguatamente dimostrato questo nesso per telefono e denaro.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    limita il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento per errata qualificazione ai casi di errore manifesto

    Applicazione per escludere l'ammissibilità del primo motivo: la dedotta errata qualificazione deve essere manifesta e immediatamente desumibile dall'imputazione, non generica.

  • art. 73, comma 7-bis DPR 309/1990

    prevede la confisca delle cose che sono profitto o prodotto del reato e, se non possibile, la confisca per equivalente (per valore corrispondente)

    La Corte segnala che, pur riconoscendo la possibilità di confisca per equivalente, il giudice del rinvio dovrà valutare e motivare se la somma possa essere confiscata ai sensi di tale norma.

  • art. 85 DPR 309/1990

    richiama l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. nei casi di patteggiamento per i reati previsti dall'art. 73 (escluso comma 5)

    La Corte ricorda che nei patteggiamenti per delitti di droga il giudice può applicare le norme sulla confisca per sproporzione (240-bis) e dovrà motivare l'eventuale irrogazione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    dispone la confisca per sproporzione quando il patrimonio del condannato risulti sproporzionato al reddito

    La Corte indica che il giudice del rinvio dovrà verificare se, alternativa alla confisca diretta, la confisca per sproporzione sia applicabile e darne motivazione.

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    Contestualizza il rito del patteggiamento: la Corte ricorda i limiti dei controlli di legittimità sulle questioni di fatto e di inquadramento quando l'accordo tra le parti è ratificato dal giudice.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento la censura per errata qualificazione del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dall'imputazione; deduzioni generiche sono inammissibili.
  • La confisca di beni in casi di reati di droga richiede motivazione specifica che dimostri il nesso di pertinenzialità o di strumentalità del bene rispetto al reato; non basta una affermazione generica che il denaro sia provento dello spaccio.
  • Per il cellulare il giudice deve indicare in che modo concreto l'apparecchio sia servito a commettere o agevolare il reato (es. prove di comunicazioni, organizzazione delle cessioni); senza ciò la confisca può essere annullata.
  • Quando manca il nesso tra la somma di denaro e il reato contestato (es. detenzione ai fini di spaccio senza prova di cessioni), la confisca ex art. 240 cod. pen. non è legittima; occorre valutare se siano applicabili forme alternative come la confisca per equivalente o la 240-bis.
  • Il giudice che dispone confische nel patteggiamento deve fornire motivazioni adeguate anche se il rito è sintetico; la schematicità del patteggiamento non esenta dall'obbligo motivazionale in materia patrimoniale.
  • In caso di carenza motivazionale relativa alla confisca, la Corte di Cassazione può annullare la misura limitatamente agli aspetti patrimoniali e rinviare al giudice di merito per nuovo esame.

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