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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2143/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Forlì (10/12/2018) che aveva dichiarato l'imputato responsabile di lesioni colpose gravi per un tamponamento avvenuto il 6/08/2012. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 590 c.p. e art. 141 c.d.s.) sostenendo che il giudice non avrebbe individuato concretamente la condotta di guida evitabile né la velocità adeguata, avendo retrospettivamente fissato la regola cautelare. Inoltre, il secondo motivo censura la valutazione della responsabilità concorrente della vittima (la moto avrebbe effettuato una svolta a sinistra improvvisa e non segnalata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata e che il giudice di merito avesse sufficientemente individuato il precetto violato (art. 141 c.d.s.) e il nesso causale tra la violazione e l'evento senza necessità di accertare la velocità esatta. Ha escluso il concorso colposo della vittima, rilevando che tale deduzione era mera asserzione di parte non comprovata negli atti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 23/09/2021.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di lesioni colpose; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della norma non fosse viziata e che la qualificazione del fatto fosse corretta.

  • art. 141 Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

    Impone l'obbligo di mantenere il controllo del veicolo e la capacità di arresto; la Corte ha riconosciuto che il giudice di merito ha individuato la regola cautelare violata e il nesso causale con sufficiente motivazione senza dover precisare la velocità esatta.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Riferimento al Codice della Strada come quadro normativo applicato alla fattispecie; la violazione delle norme del codice della strada è stata ritenuta causalmente rilevante per l'evento.

Massime di principio

  • In materia di incidenti stradali, non sempre è necessario che il giudice accerti la velocità esatta del veicolo: è sufficiente che individui la norma di comportamento violata e il relativo nesso causale con l'evento.
  • La norma cautelare dell'art. 141 c.d.s. (mantenere il controllo del veicolo e poter arrestare tempestivamente) può essere concretamente individuata dal giudice sulla base degli elementi probatori e non richiede una precisa misura numerica della velocità quando il nesso causale è chiaro.
  • Il concorso colposo della vittima deve emergere dagli elementi di prova: non può essere affermato in cassazione mediante mere asserzioni o ricostruzioni alternative dei fatti non corroborate dagli atti.
  • La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione libera delle prove: i motivi che mirano a proporre una diversa lettura delle emergenze istruttorie senza nuova prova sono spesso inammissibili o manifestamente infondati.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e a maggiori esborsi quali somme alla Cassa delle ammende.

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