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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2140/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti denunciavano violazione di legge (artt. 157 e 625 cod. pen.) sostenendo che non potevano coesistere nel caso di specie entrambe le aggravanti del mezzo fraudolento e della violenza sulle cose (riallaccio abusivo di utenza già distaccata). Se si esclude una delle aggravanti, il termine prescrizionale sarebbe di sette anni e sei mesi anziché dodici anni e sei mesi contestati dalla Corte territoriale; pertanto, la pena sarebbe prescritta e si chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

Per ACCURSI MICHELINA la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado perché il reato è estinto per morte dell'imputata (decesso intervenuto durante il processo). Per GUAGLIANONE FRANCESCO la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione: la Cassazione ha rilevato d'ufficio la causa estintiva maturata (art. 129 c.p.p.) e, non essendo necessaria alcuna valutazione di merito ulteriore, ha disposto l'annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 150 cod. pen.

    Applicata per dichiarare estinto il reato per morte dell'imputata e disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza nei suoi confronti.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla estinzione del processo per morte dell'imputato e alla declaratoria conseguente.

  • art. 625 cod. pen., comma 1, n. 2, e comma 2

    Norma sostanziale del reato di furto con aggravanti (mezzo fraudolento e violenza sulle cose) cui si riferisce la questione relativa alla possibile incompatibilità fra le aggravanti e alle conseguenze sul termine di prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamata nella doglianza dei ricorrenti nel quadro delle norme rilevanti per la qualificazione e la prescrizione del reato; la Corte non ha risolto il conflitto di qualificazione perché ha rilevato cause estintive (morte e prescrizione).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio cause estintive sopravvenute (come la prescrizione) anche se emerse dopo la sentenza impugnata, e di pronunciarsi di conseguenza annullando senza rinvio.

  • Sez. U., n. 49783 del 24/09/2009 (Martinenghi e altri)

    Principio richiamato secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale sulla prescrizione maturata anteriormente, impedendo l'accertamento costitutivo della prescrizione nei confronti del defunto.

  • Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    Richiamata per il principio che, se risulta una causa di estinzione del reato, non rilevano eventuali nullità che implicherebbero rinvio al giudice di merito, per incompatibilità con l'immediata applicabilità della causa estintiva.

  • Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Richiamata per il principio secondo cui, in presenza di causa estintiva del reato, non è possibile rilevare in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata e che la semplice constatazione di assoluzione di merito non sussiste se non emergono elementi tali da imporla.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 35825 del 27/06/2013; Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008; Sez. 5, n. 7800 del 11/01/2002

    Decisioni richiamate dalla difesa che in casi analoghi hanno ritenuto che il riallaccio abusivo di utenza già distaccata integri l'aggravante della violenza sulle cose, con implicazioni sulla non coesistenza con l'aggravante del mezzo fraudolento e quindi sul calcolo della prescrizione.

  • Decreto del Primo Presidente n. 84 del 8 giugno 2016

    Richiamato come titolo per l'applicazione della motivazione semplificata nella sentenza di cassazione.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato estingue il reato e comporta l'annullamento della sentenza senza rinvio; tale declaratoria prevale sulla prescrizione anche se questa fosse maturata anteriormente.
  • Se la prescrizione del reato matura durante il procedimento di impugnazione, la Corte di cassazione può rilevarla d'ufficio (art. 129 c.p.p.) e dichiarare l'estinzione del reato, annullando senza rinvio la sentenza impugnata.
  • Quando sussiste una causa estintiva (morte, prescrizione) la Corte non è tenuta a esaminare nullità o profili di merito che richiederebbero rinvio al giudice di merito, per il principio di immediata applicabilità della causa estintiva.
  • La qualificazione delle aggravanti (es. mezzo fraudolento vs violenza sulle cose) incide sul computo del termine prescrizionale: se nella fattispecie una delle aggravanti non può sussistere, può risultare più breve il termine di prescrizione e, conseguentemente, maturare la prescrizione.
  • In situazioni analoghe è opportuno, prima di valutare la fondatezza di censure di legittimità, verificare se siano sopravvenute cause estintive: la presenza di queste rende inopportuna ogni disamina del merito che comporti rinvio.

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