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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2142/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava un vizio grave di motivazione per travisamento delle prove: la sentenza di merito avrebbe attribuito un riconoscimento facciale a Carlo Bernini sulla base di quanto «i Carabinieri» avrebbero fatto, mentre dai verbali emerge che gli unici testi erano la persona offesa (Caldera) e il M.llo Perra, il quale ha dichiarato di non conoscere personalmente l'imputato. La decisione ha quindi fatto ricorso a riferimenti de relato non chiaramente riconducibili a una fonte diretta e non ha valutato criticamente gli indizi relativi al riconoscimento ripreso dalla telecamera.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione, ritenendo erronea l'applicazione dell'art. 195 c.p.p. e la valutazione degli elementi identificativi. Ha annullato la sentenza impugnata senza dichiarazione di prescrizione (reato non estinto) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. È stata disposta la motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016. Decisione resa il 23/09/2021.

Norme richiamate

  • art. 195 c.p.p.

    La Corte ha ritenuto errata l'applicazione di tale norma quando la circostanza riferita de relato non è attribuibile con certezza a una fonte conoscitiva diretta; non si può fondare la decisione su testimonianze riportate senza che emerga chiaramente chi abbia compiuto il riconoscimento.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema n. 84 dell'8 giugno 2016

    Il decreto consente nel caso concreto l'uso della motivazione semplificata, essendo i principi di diritto applicati consolidati; la Cassazione l'ha applicata per motivare sinteticamente l'annullamento e il rinvio.

Massime di principio

  • Un riconoscimento videoregistrato o fotografico deve essere attribuito con chiarezza a una fonte diretta (es. la persona offesa o un testimone che dichiari di conoscere l'imputato); le affermazioni de relato dei militari vanno chiaramente circostanziate e non possono supplire a una prova diretta incerta.
  • Se la motivazione del giudice si fonda su informazioni non riscontrabili nei verbali (ad es. non indicano chi abbia effettuato il riconoscimento), ciò configura un vizio di motivazione che può determinare l'annullamento della sentenza in Cassazione.
  • In caso di contestazione dell'identificazione visiva è utile verificare e far registrare in atto: chi ha effettuato il riconoscimento, le modalità (confronto faccia a faccia, visione di immagini), l'eventuale coinvolgimento di più operatori e la documentazione delle immagini (origine, integrità, catena di custodia).
  • Le dichiarazioni di polizia giudiziaria riferite di converso (de relato) richiedono scrupolosa attribuzione: il giudice deve indicare la fonte primaria; altrimenti non è possibile applicare meccanismi di valutazione degli indizi ex art. 195 c.p.p.
  • Quando la prova identificativa è incerta o contraddittoria, il risultato processuale può essere il rinvio per nuovo giudizio e non necessariamente l'assoluzione, soprattutto se il reato non è prescritto.

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