Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2146/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: (1) nullità e inutilizzabilità degli accertamenti irripetibili per violazione delle norme sul verbale di accertamenti urgenti (artt. 191, 354, 356, 373, comma 4, c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.), lamentando incongruenze sull'orario di verbalizzazione e la verbalizzazione 'de relato' degli avvisi al difensore; (2) vizio di motivazione e travisamento delle prove relativamente alla qualificazione e gravità del reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c C.d.S.), contestando la valutazione dei valori alcolemici (1,7 g/l e 1,9 g/l rilevati a distanza di circa un'ora dall'incidente) e l'uso probatorio dei precursori e di presunte abitudini di assunzione di alcol.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non decisivo il richiamo al contrasto giurisprudenziale perché qui la questione era l'orario della verbalizzazione e non l'esistenza dell'avviso; la testimonianza degli agenti è stata ritenuta idonea a provare che l'avviso era effettivamente dato, benché il verbale sia stato redatto successivamente. Quanto al merito dell'alcoolemia, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato gli elevati valori (1,7 e 1,9 g/l) rilevati entro un'ora dall'incidente e i segni clinici (alito vinoso, occhi lucidi, stato confusionale, equilibrio precario), per cui è stata confermata la responsabilità per guida in stato di ebbrezza aggravata; la Corte ha applicato la motivazione semplificata ai sensi del decreto del Primo Presidente n. 84/2016. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    valore alcoolemico pari a 1,7 grammi / litro alla prima prova e 1,9 g./l. alla seconda

    I giudici di merito e la Corte di Cassazione hanno ritenuto che i valori elevati rilevati entro un'ora dall'incidente, unitamente agli elementi sintomatici, giustificano l'applicazione della fattispecie aggravata di cui alla lett. c del comma 2

  • artt. 191, 354, 356, 373, comma 4, cod. proc. pen. e art. 114 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la verbalizzazione successiva non annulla automaticamente la prova se emerge, per testimonianza credibile degli operanti, che gli avvisi e gli accertamenti erano stati effettivamente prestati al momento delle operazioni; è richiesta valutazione critica della testimonianza e, in caso di registrazione successiva, indicazione delle ragioni ostative alla contemporaneità

  • art. 192, commi 1 e 2, Codice della Strada

    Norme relative alle modalità e agli accertamenti per la guida in stato di ebbrezza; qui utilizzate nel contesto della valutazione della correttezza e tempestività degli accertamenti alcolemici

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso in relazione alle questioni di valutazione probatoria; la Corte non ha ritenuto che vi sia stata violazione che giustifichi l'annullamento

  • Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema n. 84 dell'8 giugno 2016

    Consentita l'applicazione della motivazione semplificata della Corte di legittimità perché ricorrevano le condizioni previste dal decreto

Massime di principio

  • La verbalizzazione posteriore di atti urgenti non è automaticamente nulla: se emerge con testimonianza credibile che l'avviso o l'accertamento sono stati effettivamente eseguiti, il verbale tardivo può essere utilizzato, purché il giudice valuti criticamente e motivi sulla ragione della mancata contemporaneità
  • In contestazioni di guida in stato di ebbrezza, valori elevati di alcolemia rilevati entro breve tempo dall'evento (circa un'ora) possono legittimamente far presumere che il soggetto fosse in stato di ebbrezza al momento dell'incidente, specie se corroborati da segni clinici osservati dagli agenti
  • Il principio del favor rei può operare quando è concreto e provato che i valori erano in aumento e i prelievi sono avvenuti a distanza tale da rendere incerta la situazione al momento dell'evento; però l'onere di provare tale dinamica spetta al ricorrente e va confrontato con gli altri elementi probatori
  • La prova 'de relato' (testimonianza degli operanti su fatti da loro compiuti) è ammissibile ma richiede specifica valutazione di attendibilità da parte del giudice; è utile per il difensore contestare la catena documentale e chiedere chiarimenti su chi compì materialmente gli accertamenti
  • I risultati dei precursori (test con apparecchi rapidi) non sono decisivi da soli: vanno sempre inseriti nel quadro complessivo (conferma con alcoltest/etilometro, segni clinici, circostanze dell'incidente) e la difesa può contestarne la valenza probatoria richiedendo approfondimenti tecnici
  • Quando si impugna una sentenza per vizio di motivazione o travisamento delle prove, è necessario indicare con precisione quali elementi sono stati valutati erroneamente e perché l'alternativa interpretativa sarebbe più plausibile, altrimenti il giudice di legittimità tende a ritenere la motivazione dei giudici di merito congrua

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.