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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02323/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello, deducendo con un unico motivo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 e all'art. 131-bis c.p., sostenendo che non fosse stata dichiarata la particolare tenuità del fatto. Dalla motivazione emerge che il fatto di cui al capo b) era stato riqualificato come violazione della sorveglianza speciale e che la Corte di appello aveva escluso la causa di non punibilità valorizzando la reiterazione della condotta per un significativo arco temporale e la sua finalizzazione alla commissione del reato di cui al capo a).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato in modo adeguato e privo di vizi logici sulla riqualificazione del capo b) ai sensi dell'art. 75, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011 e sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Il ricorso è stato giudicato non confrontante con la ratio della decisione impugnata e meramente reiterativo di censure di fatto, quindi inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011

    norma applicata alla condotta contestata al capo b), riqualificata come violazione della sorveglianza speciale; la Corte di merito ha ritenuto integrata la violazione per reiterazione della condotta nel tempo e per la sua connessione con altro reato.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto esclusa perché la condotta era stata ripetuta per un significativo arco di tempo e finalizzata a commettere un ulteriore reato.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure di merito o mere doglianze in fatto.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta sia reiterata per un apprezzabile arco temporale e sia funzionalmente orientata alla commissione di un ulteriore reato, poiché tali dati incidono negativamente sulla valutazione complessiva della minima offensività.
  • In sede di legittimità, la motivazione della Corte di merito è insindacabile se congrua e immune da vizi logici, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSorveglianza specialeParticolare tenuità del fatto
RamiProcesso penaleMisure di prevenzione
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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