Cassazione Penale, Sentenza n. 2114/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per violazione del diritto dell'imputato a partecipare al processo (art. 178 c.1 lett. c) c.p.p.), poiché l'imputato, detenuto per altra causa, sarebbe stato dichiarato 'assente' senza aver ricevuto gli inviti; 2) censura sulla valutazione della prova e sull'elemento oggettivo dei furti (capi 1, 2 e 4), con contestazione dell'attendibilità delle testimonianze e del nesso probatorio tra presenza dell'imputato e concorso nel furto; 3) contestazione della qualificazione del reato relativo al capo 3 (art. 648 c.p.), per assenza di corrispondenza fra i profumi sequestrati e quelli denunciati; 4) vizio nella determinarione del trattamento sanzionatorio e nell'applicazione dell'aggravante del mezzo fraudolento (capi 1, 2 e 4) con riferimento alla procedibilità legata alla querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici o attinenti a valutazioni di merito/fattispecie riservate al giudice di merito e privi di adeguata specificazione documentale; in particolare il primo motivo è stato escluso sulla base degli atti che mostrano che la detenzione è iniziata dopo l'udienza in cui l'imputato risultava 'libero assente'. La Corte ha confermato la regolare valutazione delle testimonianze e la ricostruzione della responsabilità penale operata dalla Corte d'appello (compresi gli elementi che collegano i profumi sequestrati all'azione delittuosa). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; il procedimento di merito (conferma delle condanne per furto aggravato e per ricettazione) resta definitivo.
Norme richiamate
artt. 110, 624, 625, primo comma, n.2; art. 648
Art. 110 (concorso di persone), art. 624 e 625 (furto e relative aggravanti: la sentenza conferma furti aggravati per violenza sulle cose e, in parte, per mezzo fraudolento) e art. 648 (ricettazione): la Corte ha ritenuto provati i reati in base alla valutazione complessiva delle prove testimoniali e degli elementi oggettivi.
art. 178 comma 1 lett. c)
Norma richiamata dalla difesa per sostenere una nullità processuale connessa alla mancata partecipazione dell'imputato; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse fondata alla luce degli atti (detenzione iniziata dopo l'udienza in cui l'imputato risultava 'libero assente') e perciò inammissibile.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti formali alle censure in cassazione; il ricorso doveva rispettare i limiti di specificità richiesti per impugnare la decisione di merito.
Decreto-legge n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020
Norma richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; procedimento adottato in base alle modifiche procedurali introdotte nel periodo indicato.
art. 616 (come modificato dalla legge 23/6/2017 n.103)
Prevede la condanna alle spese e la facoltà di disporre il versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile per colpa della parte; la Corte ha irrogato la sanzione di euro 3.000,00.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino); Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)
Richiami giurisprudenziali usati per delineare limiti di ammissibilità e per affermare che il formarsi del giudicato sostanziale a seguito di inammissibilità del ricorso ostacola la riapertura di questioni quali l'insussistenza della condizione di procedibilità (querela). I precedenti confermano che la Cassazione non è sede per rivalutazione di merito non debitamente specificata.
Corte costituzionale
Richiamata a supporto dell'equità nella determinazione della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità, a giustificazione dell'applicazione della somma a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Gli argomenti di fatto e le contestazioni sulla valutazione della prova rendono spesso il ricorso per cassazione inammissibile se non sono indicati con precisione e con riferimento agli atti: la Cassazione non è una terza valutazione di merito.
- Le nullità processuali devono essere adeguatamente provate con riferimenti documentali precisi; un'eccezione generica o non supportata dagli atti sarà respinta.
- Le valutazioni di attendibilità delle testimonianze e le ricostruzioni fattuali sono di regola riservate al giudice di merito e difficilmente sovvertibili in Cassazione salvo vizi logici, contraddizioni o violazioni di legge chiaramente dimostrabili.
- Se la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e si forma il giudicato sostanziale, alcune questioni processuali (es. insussistenza della querela come condizione di procedibilità) possono risultare precluse da sollevare successivamente.
- Chi propone ricorso deve evitare censure aspecifiche: bisogna indicare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici nella motivazione impugnata, allegando se possibile atti contrari al decisum.
- L'inammissibilità di un ricorso può comportare conseguenze economiche rilevanti (spese processuali e sanzione a favore della Cassa delle ammende): valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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