Cassazione Penale, Sentenza n. 1935/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, in forma predibattimentale, aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione nonostante: 1) fosse stata espressamente formulata in appello la rinuncia alla prescrizione sia dall'imputato sia dal difensore con procura speciale; 2) il principio consolidato che nel giudizio di appello non è ammessa la pronuncia predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., determinando una nullità insanabile della sentenza impugnata. Inoltre si denunciava il pregiudizio concreto connesso alle pene accessorie e alle sanzioni amministrative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per il giudizio di merito. La Corte ha richiamato i precedenti delle Sezioni Unite (Iannelli) che vietano la pronuncia predibattimentale in secondo grado, la giurisprudenza successiva che ammette l'eccezione in caso di rinuncia alla prescrizione e la pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n.111/2022) che ha escluso l'inammissibilità del ricorso del condannato in tali casi. Pertanto la Corte d'appello dovrà celebrare il processo d'appello sul merito.
Norme richiamate
D.lgs. 30 aprile 1992 n.285, art. 187, comma 1 e 1-bis
Norma che disciplina il reato contestato (guida in stato di ebbrezza); usata per qualificare il fatto oggetto del giudizio
Codice penale, art. 157
Riguarda la rinuncia alla prescrizione; la Corte ha ritenuto rilevante la rinuncia espressa in appello per impedire la dichiarazione di estinzione per prescrizione
Codice di procedura penale, art. 125
Norma richiamata nel motivo del ricorso (contestazione formale collegata alla rinuncia/atto difensivo); nel contesto evidenzia profili procedurali relativi alla rappresentanza e alla forma dell'atto
Codice di procedura penale, art. 129
Regola i casi di non doversi procedere per cause estintive rilevabili d'ufficio e le pronunce immediate del giudice; il ricorso ha invocato l'erronea applicazione di tale norma in appello
Codice di procedura penale, art. 469
Disciplina del proscioglimento nel dibattimento di primo grado; richiamata per affermare che la disciplina del proscioglimento predibattimentale non è applicabile in appello
Codice di procedura penale, artt. 598, 599, 601
Richiamati dalla Corte per affermare che le norme che disciplinano l'appello non rinviano alla disciplina del proscioglimento predibattimentale, confermando il divieto di pronunce predibattimentali in secondo grado
Codice di procedura penale, art. 568, comma 4
Norma che la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale nella parte interpretata come inammissibilità del ricorso del condannato avverso sentenza d'appello predibattimentale che dichiara la prescrizione
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. b)
Richiamata in relazione alle nullità insanabili della sentenza impugnata
Codice di procedura penale, art. 179, comma 1
Richiamata rispetto alle conseguenze della nullità della pronuncia impugnata
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) e c)
Norme che definiscono i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) invocate nel ricorso
Costituzione, art. 24, comma 2
Richiamato dalla Corte Costituzionale nel controllo di legittimità costituzionale relativo al diritto di difesa e accesso alla giurisdizione
Costituzione, art. 111, comma 2
Richiamato dalla Corte Costituzionale in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio
Giurisprudenza citata (Sezioni Unite, sent. "Iannelli" n.28954/2017)
Principio secondo cui in appello non è ammessa la sentenza predibattimentale di proscioglimento; tuttavia la Corte ha anche lasciato margini per diverse valutazioni, poi oggetto di successive decisioni e del controllo costituzionale
Corte Costituzionale, sent. n.111 del 2022
Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'interpretazione che escludeva l'interesse dell'imputato a impugnare la sentenza d'appello predibattimentale che dichiara la prescrizione, riaffermando i diritti di difesa e accesso al giudice
Giurisprudenza di merito (Sez. 3, n.15758 del 30/01/2020, D.)
Ha affermato che la rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato elimina l'ostacolo dell'assenza di interesse a impugnare e consente il prosieguo del processo in appello sul merito
Massime di principio
- La pronuncia predibattimentale di proscioglimento in appello è generalmente vietata: il giudice d'appello deve esercitare il contraddittorio pieno e, salvo eccezioni, non può emettere un proscioglimento senza dibattimento.
- La rinuncia espressa alla prescrizione da parte dell'imputato (anche tramite difensore con procura speciale) impedisce che la dichiarazione di estinzione per prescrizione precluda il proseguimento del giudizio in appello; ciò legittima il ricorso e la celebrazione del merito.
- Se la Corte d'appello emette una sentenza predibattimentale in violazione dei principi richiamati, la sentenza è affetta da nullità insanabile e può essere annullata dalla Cassazione con rimessione degli atti per celebrare il processo di merito.
- A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale (n.111/2022) l'imputato conserva interesse ad impugnare la sentenza predibattimentale d'appello che dichiara la prescrizione, per tutelare i diritti derivanti dal contraddittorio e per evitare effetti sulle pene accessorie e sulle sanzioni amministrative.
- In casi simili è fondamentale rendere esplicita in forma scritta e documentata la rinuncia alla prescrizione (dichiarazione personale o procura speciale al difensore) per conservare la possibilità di ottenere il giudizio sul merito.
- Se si riceve una pronuncia d'appello che dichiara la prescrizione nonostante la rinuncia, conviene impugnare immediatamente in cassazione: la giurisprudenza e la Corte Costituzionale danno rilevanza a tale vizio procedurale e alla tutela del diritto di difesa.
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