Cassazione Penale, Sentenza n. 1929/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato l'assoluzione dell'imputato per il reato di omicidio colposo (fatto in Carpi il 6/2/2017) deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione in tema di nesso di causalità della colpa. Contestano che il consulente tecnico del pubblico ministero abbia ritenuto irrilevante il superamento del limite di velocità da parte dell'imputato (almeno 16 km/h), sostenendo che l'esperto si sia limitato a dire che le conseguenze sarebbero state simili ma non che l'urto ci sarebbe stato comunque. Le parti sostengono altresì che nell'evento hanno concorso due condotte colpose (mancata precedenza della vittima e eccesso di velocità dell'imputato) e che la valutazione di affidamento fatta dall'imputato sia errata.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso. Pur richiamando il principio che il vizio per travisamento della prova è deducibile in cassazione solo se il dato probatorio è stato valorizzato per la prima volta in secondo grado, il Collegio ha esaminato il merito e ritenuto che la motivazione di merito (e della perizia del P.M.) fosse logica e coerente: la minima violazione del limite di velocità (circa 16 km/h) non è risultata, oltre ogni ragionevole dubbio, concausa dell'evento tenuto conto della massa e dell'alta velocità del veicolo della vittima e della dinamica dell'impatto. Il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
artt. 141 e 142 codice della strada
Le norme sulla circolazione e sul rispetto dei limiti di velocità sono norme cautelari la cui violazione può integrare colpa, ma la sentenza interpreta che il semplice superamento lieve del limite non è automaticamente concausa dell'evento: occorre prova che tale violazione abbia inciso efficacemente sulla dinamica dell'incidente
art. 41 cod. pen.
Richiamata nel senso che per affermare la responsabilità è necessario che la condotta sia stata una concausa materiale certa dell'evento (nesso di causalità), non una mera ipotesi: la concausalità va provata oltre ogni ragionevole dubbio
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Indicata nella parte pre-giudiziale: il vizio di travisamento della prova dedotto in cassazione è ammissibile solo se il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto nella motivazione del giudice di secondo grado; la Corte richiama questo limite procedurale ai fini dell'ammissibilità
Massime di principio
- In materia di circolazione stradale la violazione di una regola cautelare (es. superamento dei limiti di velocità) non determina automaticamente responsabilità penale: è necessario dimostrare che quella violazione sia stata, oltre ogni ragionevole dubbio, una concausa effettiva dell'evento (art. 41 c.p.).
- L'analisi tecnico-cinetica (perizia) deve collegare la violazione alla dinamica dell'incidente: se l'esperto dimostra che le conseguenze sarebbero state le stesse anche rispettando il limite, la colpa del conducente che ha ecceduto può risultare irrilevante ai fini della responsabilità penale.
- Il principio di affidamento (ragionevole aspettativa che gli altri utenti rispettino le regole) va bilanciato con la prevedibilità dell'altrui comportamento imprudente: l'affidamento può escludere responsabilità solo se non era ragionevolmente prevedibile l'irregolarità altrui nelle condizioni concrete del caso.
- Quando si deduce in cassazione un travisamento della prova occorre specificare che il dato probatorio contestato è stato valorizzato per la prima volta in secondo grado; altrimenti il motivo può risultare inammissibile.
- In conflitti di responsabilità concorrente (conducenti entrambi irregolari) è imprescindibile provare la concausalità materiale della condotta di ciascuno; una minima violazione non attribuibile con certezza alla dinamica dell'impatto non comporta automaticamente concorso di colpa.
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