Cassazione Penale, Sentenza n. 1930/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Peli era stato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada) dopo aver perso il controllo della sua Jeep e urtato auto parcheggiate. L'alcoltest ha dato esiti positivi (g/l 1,86 e 1,77). In sede di cassazione il ricorrente ha impugnato per tre motivi: 1) presunta mancata regolarità dell'etilometro per mancate visite periodiche; 2) mancata e/o contraddittoria motivazione sull'affidabilità dell'apparecchio; 3) mancata motivazione sul diniego del beneficio della non menzione della condanna (art. 175 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il ricorrente non ha allegato elementi specifici idonei a far dubitare concretamente della taratura o del funzionamento dell'etilometro; il libretto metrico dimostrava una verifica positiva effettuata il 05/11/2019, poco più di un mese prima dell'accertamento del 13/12/2019, e la giurisprudenza afferma che l'omessa esecuzione di alcuni controlli intermedi non invalida automaticamente i successivi riscontri. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non è tenuto a motivare il mancato esercizio del potere di concedere la non menzione se la parte ha formulato solo richieste generiche prive di elementi concreti che giustifichino l'accoglimento; inoltre non è emersa una sollecitazione specifica in appello. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito (pena condizionalmente sospesa: 6 mesi di arresto e Euro 1.000 di ammenda, revoca della patente) e la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 186
comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies
Norma penale che sanziona la guida in stato di ebbrezza; applicata per la condanna vista l'alterazione alcolica accertata con etilometro e la produzione di un incidente
regolamento esecutivo codice della strada, art. 379
Stabilisce omologazione e verifiche periodiche degli etilometri; la Corte precisa che l'omologazione e le verifiche sono rilevanti ma l'onere di allegazione di fatti che mettano in dubbio il buon funzionamento grava sull'imputato
codice di procedura penale, art. 606
Testo che individua i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e carenza di motivazione); la Corte ha esaminato i motivi alla luce di queste presupposizioni e li ha ritenuti infondati
codice di procedura penale
Attribuisce al giudice di appello il potere di concedere, anche d'ufficio, benefici come la non menzione; la Corte chiarisce che l'obbligo di motivare il mancato esercizio sorge solo se la parte ha sollecitato il potere in modo concreto
codice penale
Disciplina il beneficio della non menzione della condanna; nel caso la mancata concessione non è stata motivata perché non vi era una richiesta specifica e motivata da parte dell'imputato
codice di procedura penale
art. 533, art. 605, art. 603 comma 3
Norme richiamate nella doglianza difensiva relative a oneri probatori e modalità istruttorie; la Corte le ha valutate in relazione all'onere di allegazione a carico dell'imputato
Massime di principio
- In processi per guida in stato d'ebbrezza l'onere di provare la regolare omologazione e le verifiche periodiche dell'etilometro compete all'accusa, ma il soggetto accusato ha l'onere di allegare fatti concreti che mettano in dubbio il buon funzionamento dello strumento; una mera richiesta generica non è sufficiente
- La presenza nel libretto metrico di una verifica positiva effettuata in data recente rispetto all'accertamento costituisce elemento forte a favore dell'affidabilità del test; l'omissione di alcune verifiche 'intermedie' non invalida automaticamente i risultati successivi
- Per ottenere che il giudice d'appello motivi sul mancato esercizio di poteri officiosi (es. non menzione) è necessario che la parte interessata abbia formulato una sollecitazione chiara e supportata da elementi concreti; richieste generiche nei limiti dell'atto d'appello non obbligano il giudice a una motivazione specifica
- Le impugnazioni in cassazione fondate su carenze formali relative agli strumenti di prova richiedono, per essere accolte, un'allegazione probante che indichi in cosa e perché la violazione normativa abbia inciso sul risultato probatorio
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