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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1934/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizio di legge per omessa notifica dell'estratto contumaciale al difensore (violazione degli artt. 548, comma 3 e 99 c.p.p.), con conseguente tempestività dell'appello rispetto al termine di 45 giorni; (2) errata applicazione della legge penale (art. 606 lett. b c.p.p.) in relazione agli artt. 157-161 c.p. e all'art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S., deducendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che ha computato il termine di impugnazione di 45 giorni a partire dalla notificazione dell'estratto contumaciale all'imputato (9/9/2022) e non ha riconosciuto l'obbligo di notifica al difensore per l'estratto contumaciale. È stata altresì respinta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 548, comma 3, c.p.p. sollevata rispetto agli artt. 3 e 24 Cost., con motivazione secondo cui la mancata previsione della notifica al difensore non comporta violazione del diritto di difesa poiché il difensore per proporre impugnazione deve essere munito di mandato specifico conferito dall'imputato (art. 571, comma 3, c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 548, comma 3, c.p.p.

    La norma è interpretata nel senso che l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza deve essere notificato al solo imputato contumace e non anche al difensore; ciò non viola il diritto di difesa.

  • art. 99 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla notificazione e ai termini di impugnazione; la Corte ha ritenuto irrilevante l'asserita mancata notifica al difensore ai fini della decorrenza del termine.

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Fondamento formale del gravame in cassazione (inosservanza e errata applicazione della legge penale); la Corte ha ritenuto infondati i profili di violazione dedotti.

  • art. 571, comma 3, c.p.p.

    Interpretata dalla Corte nel senso che il difensore può proporre impugnazione solo se munito di mandato specifico conferito dall'imputato, giustificando la mancata necessità di notificare l'estratto al difensore.

  • art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S.

    Norma sostanziale del reato contestato (guida in stato di ebbrezza o analogo); la Corte non ha accolto la censura avente ad oggetto la prescrizione rispetto a tale fattispecie.

  • artt. 157-161 c.p.

    Richiamati in relazione alla disciplina della prescrizione: la Corte non ha ritenuto che, alla luce di tali norme, dovesse essere dichiarata la prescrizione del reato contestato.

  • art. 3 Cost. e art. 24 Cost.

    Richiamati nella questione di legittimità costituzionale sull'art. 548 c.p.p.; la Corte ha ritenuto non fondata la censura di violazione di uguaglianza e del diritto di difesa derivante dalla mancata notifica al difensore.

Massime di principio

  • La notificazione dell'estratto contumaciale prevista dall'art. 548, comma 3, c.p.p. è diretta all'imputato contumace e, in linea di principio, non obbliga la notificazione al difensore; il termine di impugnazione decorre dalla notificazione all'imputato.
  • Perché il difensore possa validamente proporre impugnazione è necessario che abbia mandato specifico conferito dall'imputato (art. 571, comma 3, c.p.p.); pertanto l'assenza di notifica al difensore non determina automaticamente la tempestività dell'impugnazione proposta senza mandato.
  • Le censure di illegittimità costituzionale relative alla mancata notifica al difensore (art. 548 c.p.p.) trovano difficile accoglimento quando la disciplina processuale richiede il mandato specifico al difensore per agire.
  • Le doglianze sulla prescrizione devono essere fondate su un corretto calcolo dei termini e sulla ricostruzione degli atti interruttivi o sospensivi della prescrizione secondo gli artt. 157-161 c.p.; la sola precedente condanna non implica automaticamente la prescrizione se non emergono errori di calcolo.
  • Se si intende far valere una violazione procedurale (es. mancata notifica), è importante sollevarla tempestivamente nei gradi successivi e dimostrare il concreto pregiudizio o il difetto di legittimazione del difensore (esibendo l'assenza del mandato specifico).
  • Il rigetto del ricorso può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di cassazione e di somme a favore della cassa delle ammende; è quindi essenziale valutare la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.

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