Cassazione Penale, Sentenza n. 1936/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Andrici era stato condannato per i reati previsti dall'art. 189 commi 1, 6 e 7 del d.lgs. 30/4/1992 n. 285 (incidenti stradali con lesioni e omissione di soccorso) per un sinistro del 6/10/2017 in cui, mentre guidava un Fiat Ducato, urtò una bicicletta condotta da Zabeo Ines, la quale riportò lesioni guaribili in 30 giorni; dopo un iniziale rallentamento il conducente si diede alla fuga. In cassazione il ricorrente, tramite dieci motivi, ha contestato: carenze e contraddittorietà della motivazione (in particolare sulla dinamica dell'incidente e sulla causalità delle lesioni), violazioni di norme processuali e di nullità (artt. 521, 522, 178 c.p.p., art. 499 c.p.p., ecc.), mancata acquisizione o valutazione di prove decisive (anche sentenza del Giudice di Pace e testimonianze di P.G.), errata applicazione dell'art. 189 C.d.S. e assenza dell'elemento soggettivo, mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131‑bis c.p., omissione di valutazione delle circostanze attenuanti e contestazione di una presunta reformatio in peius per la sanzione amministrativa accessoria (sospensione patente) applicata in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come manifestamente infondato. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente accertato la responsabilità dell'imputato: l'impatto è ascrivibile alla sua condotta e le lesioni sono conseguenza della caduta provocata dall'evento; non sussiste un 'mutamento del fatto' tale da pregiudicare la difesa; le censure sulla attendibilità dei testi e su ricostruzioni alternative del sinistro non superano il sindacato di legittimità, essendo inammissibile in Cassazione la riconsiderazione in fatto delle prove debitamente valutate in merito; la motivazione del diniego della non punibilità ex art. 131‑bis e del riconoscimento delle attenuanti generiche è adeguata; la dosimetria della pena è congrua tenuto conto della gravità del fatto e del precedente specifico; la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è atto dovuto e, in materia di violazioni stradali con più illeciti, le durate si sommano (cumulo materiale), e pertanto non opera il divieto di reformatio in peius per quella sanzione. Conclusione: ricorso rigettato, confermata la condanna e le misure accessorie decise dai giudici di merito.
Norme richiamate
Codice della Strada
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 189, commi 1, 6 e 7
Norma incriminatrice centrale: contestata per l'incidente e l'omissione di soccorso; la Corte ha ritenuto applicabile per la condotta posta in essere dall'imputato e corretta la qualificazione del fatto ai sensi dei commi richiamati
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e)
Criteri di giudizio della Cassazione sui motivi di ricorso (violazione di legge, nullità, omissione di prove decisive, insufficienza/contraddittorietà della motivazione): la Corte li ha esaminati e ritenuti infondati nel caso concreto
Codice di procedura penale
art. 506, comma 1, lett. d)
Riguarda l'assunzione di prove decisive; il ricorrente lamentava omissioni istruttorie ma la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure
Codice di procedura penale
Tutela della corrispondenza fra imputazione e sentenza (divieto di mutamento del fatto): la Corte ha ritenuto che non vi sia stato un mutamento radicale della fattispecie che avesse pregiudicato la difesa
Codice di procedura penale
Richiamati in relazione a presunte nullità formali; la Corte non ha rilevato nullità tali da invalidare il giudizio
Disp. attuative codice di procedura penale
Richiamato dalla difesa in relazione a motivazione e acquisizione di atti; la Corte ha ritenuto le valutazioni dei giudici di merito adeguate
Codice di procedura penale
art. 499, comma 5 e art. 191
Valutazione della testimonianza di polizia giudiziaria e della sua utilizzabilità: la Corte ha ammesso che la testimonianza poteva non essere decisiva alla luce del complesso probatorio
Codice di procedura penale
Richiamati in tema di motivazione sulla ricostruzione dei fatti e valutazioni di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione di appello congrua
Codice penale
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che i requisiti non fossero soddisfatti e che il diniego fosse motivato
Codice di procedura penale
Divieto di reformatio in peius in caso di impugnazione proposta dal solo imputato: la Corte precisa che il divieto riguarda la pena principale e misure di sicurezza, non le sanzioni amministrative accessorie consequenziali alla condanna
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma sulle sanzioni amministrative: la Corte ha escluso la sua applicabilità alle sanzioni amministrative accessorie irrogate in sentenza penale
Codice penale
Richiamato come disciplina penalistica che limita cumulazioni di pene: la Corte ha detto che non si applica alle sanzioni amministrative accessorie da sentenza penale
Massime di principio
- In casi di sinistro stradale con fuga, la condotta del conducente può essere ritenuta causa dell'evento sulla base di valutazioni congrue di testimonianze e circostanze, anche se la dinamica precisa (es. impatto diretto vs caduta) presenta profili controversi.
- Per configurare un 'mutamento del fatto' suscettibile di nullità è richiesta una trasformazione radicale degli elementi essenziali dell'imputazione; differenze di dettaglio nella descrizione della dinamica non sono normalmente sufficienti a integrare il vizio.
- La Corte di Cassazione non è autorizzata a riformulare ricostruzioni alternative di fatto elaborate dai giudici di merito: il sindacato è limitato ai profili di legittimità e di motivazione (insufficienza/contraddittorietà/illogicità).
- La testimonianza di operatori di polizia giudiziaria può essere ritenuta non decisiva se il giudice ne espone le ragioni; l'eventuale inutilizzabilità deve essere dedotta e motivata in modo specifico.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) richiede motivazione puntuale: il diniego è legittimo se il fatto e le sue conseguenze non rispettano i requisiti di tenuità e offensività minimali.
- Il divieto di reformatio in peius, nell'impugnazione promossa dal solo imputato, riguarda la pena principale e le misure di sicurezza, ma non si estende in modo automatico alle sanzioni amministrative accessorie dovute in conseguenza della condanna; per le violazioni del codice della strada la durata delle sospensioni si somma (cumulo materiale).
- In sede di cassazione le doglianze che mirano esclusivamente a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, senza dimostrare vizi di diritto o di motivazione, sono generalmente inammissibili o destinate al rigetto.
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