Cassazione Penale, Sentenza n. 28002/2025 del 30/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza dichiarativa dell'assenza e la condanna all'ammenda di 500,00 euro per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998. Due motivi principali: (1) violazione delle norme sull'accertamento e dichiarazione di assenza (art. 420-bis e 420-quater c.p.p.), poiché l'imputato, senza fissa dimora e rinvenuto su un treno verso la Svizzera e consegnato dalla polizia elvetica, non avrebbe avuto effettivo contatto con il difensore né consapevolezza dell'esercizio dell'azione penale e le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. non sarebbero sufficienti a dimostrare la conoscenza del processo; (2) errore di diritto e nullità della sentenza in relazione all'art. 10-bis, comma 2, d.lgs. n. 286/1998: la difesa sostiene che l'imputato è stato identificato dalle autorità di polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale (Svizzera), fattispecie espressamente esclusa dal comma 2 dell'art. 10-bis, per cui il fatto non sarebbe punibile e avrebbe dovuto essere pronunciata l'assoluzione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto prevalente il profilo formale: poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo la modifica normativa e l'imputato era assistito da difensore di ufficio, si applica l'onere di allegazione del "specifico mandato ad impugnare" e della dichiarazione/elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; tale adempimento serve a provare che l'imputato ha effettiva consapevolezza della prosecuzione del processo. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza e la ratio della legge n. 114/2024 e del d.lgs. n. 150/2022, affermando che l'onere formale vale anche quando si contesta la correttezza della dichiarazione di assenza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato infondato senza esame pieno del merito sostanziale (quale l'interpretazione dell'art. 10-bis), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
La difesa invocava il comma 2 (esclusione della punibilità per lo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita). La Corte, però, non ha risolto il profilo sostanziale perché ha rigettato il ricorso per ragioni formali.
Richiamato nella motivazione della condanna del Giudice di pace come norma rilevante per l'ingresso e soggiorno irregolare; la Corte non ha approfondito il tema nella decisione di rigetto.
Norma richiamata dalla difesa in tema di dichiarazione di assenza e tutela dell'imputato; la Corte ha ricordato l'esistenza degli istituti di tutela (restituzione nel termine) ma ha confermato che l'onere formale di cui all'art. 581, comma 1-quater, resta applicabile.
Richiamata come regola procedurale che integra le garanzie per l'imputato assente; la difesa aveva dedotto l'omessa applicazione ma la Corte ha ritenuto prevalente l'inammissibilità per mancato specifico mandato a impugnare.
Riferito alle notifiche speciali; la difesa ha contestato la loro efficacia a dimostrare la conoscenza del processo. La Corte ha considerato comunque necessario l'adempimento formale ex art. 581, comma 1-quater.
art. 581, comma 1-quater c.p.p.
Norma centrale nella decisione: richiede, per l'impugnazione da parte dell'imputato assente, il conferimento di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte ne ha affermato l'applicabilità anche al ricorso per cassazione che contesti la dichiarazione di assenza, con conseguente inammissibilità del ricorso privo di tale mandato.
Prevede la restituzione nel termine per proporre impugnazione se l'imputato giudicato in assenza prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; la Corte ha indicato che questo rimedio resta a disposizione ma non esonera dall'onere formale quando il ricorso per cassazione è proposto.
Norma applicata per addebitare al ricorrente le spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Modifica normativa richiamata: ha parzialmente abrogato il comma relativo agli oneri formali per il difensore di fiducia ma lascia l'obbligo quando l'imputato è assistito da difensore di ufficio; la Corte ha ritenuto questa scelta legislativa indicativa della volontà di richiedere l'adempimento per assicurare che l'imputato "conosce e vuole" la prosecuzione del processo.
Rilevato come contesto sistematico delle modifiche processuali: la giurisprudenza della Corte, secondo la decisione, interpreta le nuove norme in senso restrittivo sull'ammissibilità delle impugnazioni degli assenti senza specifico mandato.
Massime di principio
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza e successivamente propone impugnazione (compresa la cassazione), quando è assistito da difensore di ufficio è necessario allegare il "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio, a pena di inammissibilità.
- La contestazione della correttezza della dichiarazione di assenza non esonera dall'onere formale: anche chi contesta l'assenza deve comunque provare la volontà consapevole di impugnare mediante il mandato ex art. 581, comma 1-quater.
- Se si può dimostrare di non avere avuto effettiva conoscenza del processo (art. 175, comma 2.1 c.p.p.), l'imputato può chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione; tuttavia tale rimedio non sostituisce l'adempimento formale richiesto per l'impugnazione immediata.
- In procedimenti relativi a illeciti di ingresso/soggiorno (art. 10-bis d.lgs. 286/1998), raccogliere e conservare documentazione delle autorità di frontiera e degli eventi di identificazione in uscita può essere decisivo per far valere l'applicabilità del comma 2 (esclusione della punibilità), ma tali questioni di merito rischiano di non essere esaminate se il ricorso è inammissibile per vizi formali.
- Il difensore deve vigilare tempestivamente: in presenza di una sentenza pronunciata in assenza dell'imputato è strategico procurare e allegare il mandato specifico successivo alla sentenza o, se possibile, produrre prova della mancata conoscenza del processo per ottenere la restituzione nel termine.
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