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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28002/2025 del 30/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza dichiarativa dell'assenza e la condanna all'ammenda di 500,00 euro per il reato previsto dall'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998. Due motivi principali: (1) violazione delle norme sull'accertamento e dichiarazione di assenza (art. 420-bis e 420-quater c.p.p.), poiché l'imputato, senza fissa dimora e rinvenuto su un treno verso la Svizzera e consegnato dalla polizia elvetica, non avrebbe avuto effettivo contatto con il difensore né consapevolezza dell'esercizio dell'azione penale e le notifiche ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. non sarebbero sufficienti a dimostrare la conoscenza del processo; (2) errore di diritto e nullità della sentenza in relazione all'art. 10-bis, comma 2, d.lgs. n. 286/1998: la difesa sostiene che l'imputato è stato identificato dalle autorità di polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale (Svizzera), fattispecie espressamente esclusa dal comma 2 dell'art. 10-bis, per cui il fatto non sarebbe punibile e avrebbe dovuto essere pronunciata l'assoluzione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto prevalente il profilo formale: poiché la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo la modifica normativa e l'imputato era assistito da difensore di ufficio, si applica l'onere di allegazione del "specifico mandato ad impugnare" e della dichiarazione/elezione di domicilio ex art. 581, comma 1-quater, c.p.p.; tale adempimento serve a provare che l'imputato ha effettiva consapevolezza della prosecuzione del processo. La Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza e la ratio della legge n. 114/2024 e del d.lgs. n. 150/2022, affermando che l'onere formale vale anche quando si contesta la correttezza della dichiarazione di assenza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato infondato senza esame pieno del merito sostanziale (quale l'interpretazione dell'art. 10-bis), e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998

    La difesa invocava il comma 2 (esclusione della punibilità per lo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera in uscita). La Corte, però, non ha risolto il profilo sostanziale perché ha rigettato il ricorso per ragioni formali.

  • art. 5 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato nella motivazione della condanna del Giudice di pace come norma rilevante per l'ingresso e soggiorno irregolare; la Corte non ha approfondito il tema nella decisione di rigetto.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa in tema di dichiarazione di assenza e tutela dell'imputato; la Corte ha ricordato l'esistenza degli istituti di tutela (restituzione nel termine) ma ha confermato che l'onere formale di cui all'art. 581, comma 1-quater, resta applicabile.

  • art. 420-quater c.p.p.

    Richiamata come regola procedurale che integra le garanzie per l'imputato assente; la difesa aveva dedotto l'omessa applicazione ma la Corte ha ritenuto prevalente l'inammissibilità per mancato specifico mandato a impugnare.

  • art. 161, comma 4 c.p.p.

    Riferito alle notifiche speciali; la difesa ha contestato la loro efficacia a dimostrare la conoscenza del processo. La Corte ha considerato comunque necessario l'adempimento formale ex art. 581, comma 1-quater.

  • art. 581, comma 1-quater c.p.p.

    Norma centrale nella decisione: richiede, per l'impugnazione da parte dell'imputato assente, il conferimento di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio; la Corte ne ha affermato l'applicabilità anche al ricorso per cassazione che contesti la dichiarazione di assenza, con conseguente inammissibilità del ricorso privo di tale mandato.

  • art. 175, comma 2.1 c.p.p.

    Prevede la restituzione nel termine per proporre impugnazione se l'imputato giudicato in assenza prova di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; la Corte ha indicato che questo rimedio resta a disposizione ma non esonera dall'onere formale quando il ricorso per cassazione è proposto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per addebitare al ricorrente le spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Modifica normativa richiamata: ha parzialmente abrogato il comma relativo agli oneri formali per il difensore di fiducia ma lascia l'obbligo quando l'imputato è assistito da difensore di ufficio; la Corte ha ritenuto questa scelta legislativa indicativa della volontà di richiedere l'adempimento per assicurare che l'imputato "conosce e vuole" la prosecuzione del processo.

  • d.lgs. n. 150/2022

    Rilevato come contesto sistematico delle modifiche processuali: la giurisprudenza della Corte, secondo la decisione, interpreta le nuove norme in senso restrittivo sull'ammissibilità delle impugnazioni degli assenti senza specifico mandato.

Massime di principio

  • Se l'imputato è stato giudicato in assenza e successivamente propone impugnazione (compresa la cassazione), quando è assistito da difensore di ufficio è necessario allegare il "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio, a pena di inammissibilità.
  • La contestazione della correttezza della dichiarazione di assenza non esonera dall'onere formale: anche chi contesta l'assenza deve comunque provare la volontà consapevole di impugnare mediante il mandato ex art. 581, comma 1-quater.
  • Se si può dimostrare di non avere avuto effettiva conoscenza del processo (art. 175, comma 2.1 c.p.p.), l'imputato può chiedere la restituzione nel termine per proporre impugnazione; tuttavia tale rimedio non sostituisce l'adempimento formale richiesto per l'impugnazione immediata.
  • In procedimenti relativi a illeciti di ingresso/soggiorno (art. 10-bis d.lgs. 286/1998), raccogliere e conservare documentazione delle autorità di frontiera e degli eventi di identificazione in uscita può essere decisivo per far valere l'applicabilità del comma 2 (esclusione della punibilità), ma tali questioni di merito rischiano di non essere esaminate se il ricorso è inammissibile per vizi formali.
  • Il difensore deve vigilare tempestivamente: in presenza di una sentenza pronunciata in assenza dell'imputato è strategico procurare e allegare il mandato specifico successivo alla sentenza o, se possibile, produrre prova della mancata conoscenza del processo per ottenere la restituzione nel termine.

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