Cassazione Civile, Ordinanza n. 26202/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (risparmiatori)
La controversia
La controversia nasce dalla sottoscrizione, da parte di due investitori poi deceduti, di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per il tramite di un intermediario bancario. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi previsti dalla disciplina dei servizi di investimento e aveva liquidato il danno. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, negando però il lucro cessante da mancato reinvestimento in titoli di Stato per genericità della domanda e, soprattutto, facendo decorrere rivalutazione monetaria e interessi compensativi dalla domanda giudiziale e non dalla data dell'operazione dannosa. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con diciassette motivi, concentrati in particolare su: mancato riconoscimento del lucro cessante; asserita irritualità del deposito documentale in appello; decorrenza di rivalutazione e interessi; violazione delle norme sull'inadempimento contrattuale e sul risarcimento del danno. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, poi rimasto assorbito.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i motivi nono, decimo, undicesimo, dodicesimo e quattordicesimo del ricorso principale, ma ha accolto il quindicesimo motivo. Ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia sulla questione processuale relativa al deposito dei documenti in appello, affermando che il mancato esame di una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Ha inoltre escluso che le censure sul mancato riconoscimento del lucro cessante potessero essere accolte, perché una parte della ratio era rimasta ferma e l'altra era correttamente fondata sull'ammissibilità dei documenti acquisiti. È stata invece ritenuta errata la motivazione della Corte d'appello sul dies a quo di rivalutazione e interessi: il principio applicato dai giudici di merito, valido per il risarcimento conseguente a risoluzione contrattuale, non era estensibile al caso concreto, in cui non era stata pronunciata risoluzione del contratto, ma solo accertato l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi. La Corte ha quindi affermato che il credito risarcitorio per inadempimento contrattuale non pecuniario è debito di valore, con rivalutazione dal momento del fatto dannoso e interessi compensativi dovuti in via equitativa. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
norma posta a fondamento degli obblighi informativi dell'intermediario nei servizi di investimento, la cui violazione integra l'inadempimento fonte del danno risarcibile
artt. 23 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998
disposizioni regolamentari attuative sugli obblighi di informazione e comportamento dell'intermediario, richiamate come fonte dell'inadempimento
l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra omessa pronuncia, che riguarda soltanto domande ed eccezioni di merito
artt. 190 e 345, terzo comma, c.p.c.
richiamati per contestare il deposito documentale in appello, ma la Corte non ha ravvisato una nullità da omessa pronuncia
richiamato per qualificare la responsabilità da inadempimento dell'intermediario e il correlato risarcimento
richiamato quale parametro del danno risarcibile da inadempimento contrattuale
la Corte precisa che la disciplina del maggior danno per ritardo nelle obbligazioni pecuniarie non si applica al risarcimento di obbligazioni contrattuali non pecuniarie, che è debito di valore
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla quantificazione del danno da inadempimento
evocato dalla sentenza d'appello in relazione all'assenza di una pronuncia di risoluzione e alle conseguenze restitutorie
richiamato dalla Corte per spiegare che il principio sugli interessi dalla domanda vale quando vi sia risoluzione giudiziale del contratto
richiamato per gli effetti retroattivi della pronuncia di risoluzione
art. 1219, secondo comma, c.c.
richiamato nel precedente giurisprudenziale evocato per distinguere mora ex re nelle obbligazioni da illecito aquiliano
non citato espressamente nel dispositivo ma implicito nella parte dedicata al mancato riconoscimento del lucro cessante e alla prova della domanda
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità dell'intermediario per violazione degli obblighi informativi in relazione a investimenti finanziari, il danno da inadempimento di obbligazioni contrattuali non pecuniarie è un debito di valore: la rivalutazione monetaria decorre dal momento in cui si verifica l'evento dannoso e gli interessi compensativi spettano in via equitativa.
- Il principio secondo cui interessi e rivalutazione decorrono dalla domanda giudiziale non è generale per ogni risarcimento contrattuale, ma opera specificamente quando il contratto sia stato risolto giudizialmente, con gli effetti retroattivi e restitutori propri della risoluzione.
- L'omesso esame di una questione puramente processuale non integra vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; tale vizio riguarda solo domande ed eccezioni di merito.
- Se una decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, la censura che investe solo una di esse non consente l'accoglimento del motivo se l'altra ratio resta valida e sufficiente a sorreggere il decisum.
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