Cassazione Penale, Sentenza n. 24552/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Giusti avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia del 13/05/2021. Il ricorrente deduce otto motivi: 1) mancanza della sottoscrizione del Presidente nella sentenza d'appello; 2) deposito e pubblicazione del dispositivo prima dell'udienza (errore di data del timbro); 3) vizio nel trattamento sanzionatorio per aver applicato l'aggravante di cui all'art. 61, n. 7 c.p. senza adeguata spiegazione riguardo al "danno di rilevante gravità" per un unico episodio; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e valutazione errata delle attenuanti comuni e dei precedenti (con riferimento all'estinzione ex art. 445 c.p.p.); 5) mancata individuazione dell'unico fatto successivo al 15/05/2012 sfuggito alla prescrizione e mancata attivazione dell'art. 624, comma 2 c.p.p.; 6) difetto di motivazione sull'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante precedente estinto; 7) notificazione del decreto di citazione per appello al difensore di fiducia anziché all'imputato personalmente (art. 157, comma 8-bis c.p.p.); 8) mancata comunicazione al difensore delle note conclusionali di Procura Generale e parte civile (artt. 23 e 23-bis dl 149/2020).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato soltanto in relazione al primo motivo: la sentenza d'appello era sottoscritta solo dal consigliere estensore e non dal Presidente, senza giustificazione espressa, configurando una nullità relativa. Sulla base del precedente di Sez. U. n. 14978/2012, la nullità impone l'annullamento senza rinvio della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice che l'ha pronunciata esclusivamente per la rinnovazione formale (nuova redazione e sottoscrizione della sentenza da parte del Presidente e dell'estensore). Gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili/privilegati per varie ragioni: il vizio temporale del deposito è stato qualificato mero errore materiale (verbale di udienza fa fede); la mancata impugnazione tempestiva di alcune nullità ha determinato decadenza; la censura sulla mancata comunicazione delle note è stata ritenuta generica e priva di specifico pregiudizio; il giudicato parziale derivante dalla sentenza della Cassazione (che ha estinto per prescrizione i reati anteriori al 15/05/2012) limita la cognizione del giudice di rinvio ai soli fatti successivi a tale data.
Norme richiamate
Norma dell'aggravante contestata dalla Corte d'appello per il "danno di rilevante gravità"; la Corte di legittimità ha rilevato che la motivazione sull'applicazione dell'aggravante per un unico episodio era censurabile ma la questione è stata assorbita dalla decisione sulla nullità formale.
Richiamata in relazione agli effetti dell'estinzione del reato: la Corte ha ritenuto che l'estinzione operata dalla Cassazione precluda la considerazione di precedenti estinti nel giudizio di rinvio.
Norma che fissa i limiti per la sospensione condizionale della pena; il ricorrente ha invocato la possibilità di applicarla anche in presenza di una cumulazione che superi i limiti qualora la precedente condanna sia estinta, ma la Corte non ha accolto il motivo per ragioni procedurali/formali.
art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.
Norma sulla notificazione mediante consegna al difensore di fiducia; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera tale modalità causa di nullità generale a regime intermedio, ma la nullità poteva essere eccepita tempestivamente in sede di conclusioni e non lo è stata.
art. 624, comma 2 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il rimedio per chiedere alla Suprema Corte quali parti della sentenza siano divenute irrevocabili; la Corte ha rilevato che il giudice di merito non ha utilizzato tale rimedio per chiarire quali condotte fossero rimaste non prescritte.
Norma sui rimedi straordinari per la correzione di errori di fatto nella sentenza di Cassazione; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha fatto ricorso a tale rimedio entro i termini, per correggere eventuali errori di fatto.
Richiamato in relazione agli effetti del nuovo deposito della sentenza-documento: i termini di impugnazione decorreranno dalla notificazione dell'avviso di deposito della nuova sentenza sottoscritta.
art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 e art. 16, comma 1 d.l. n. 228/2021
Norme emergenziali richiamate per il rito cartolare e il deposito delle conclusioni scritte in mancanza di richiesta di discussione orale; il procedimento è stato trattato in forma cartolare ai sensi di tali disposizioni.
Sez. U. n. 14978 del 20/12/2012 (giurisprudenza)
Precedente che stabilisce che la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del Presidente, se non giustificata, configura una nullità relativa che comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza-documento e la restituzione degli atti per la sanatoria formale.
Sez. U., n. 58120 del 22/06/2017 (Tuppi)
Precedente che considera la notificazione della citazione a giudizio al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, c.p.p. in luogo della notifica presso il domicilio dichiarato/nullità generale a regime intermedio; la Corte ha ritenuto che la nullità debba essere tempestivamente dedotta.
Massime di principio
- La mancanza della sottoscrizione del Presidente sulla sentenza d'appello, se non giustificata, costituisce una nullità relativa che determina l'annullamento senza rinvio della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice per la mera rinnovazione formale.
- Errori materiali di data nel timbro di deposito sono superabili se il verbale di udienza riporta la data corretta e fa fede fino a querela di falso.
- Nullità di natura intermedia o generale (es. notificazione al difensore anziché all'imputato) devono essere dedotte tempestivamente nel corso del processo, altrimenti sono inammissibili per decadenza.
- Quando la Cassazione ha formato un giudicato parziale (es. estinzione per prescrizione di reati anteriori a una certa data), il giudice di rinvio è limitato alla cognizione dei soli fatti residui non estinti.
- Le censure generiche sulla mancata comunicazione di atti o note con la semplice lamentela, senza indicare il concreto pregiudizio subito nella difesa, difficilmente sono accolte.
- Per ottenere la correzione di eventuali errori di fatto nella decisione della Cassazione occorre utilizzare i rimedi previsti (art. 625-bis c.p.p.) nei termini stabiliti.
- La rinnovazione della sentenza-documento comporta il decorso di nuovi termini di impugnazione dalla comunicazione del deposito della nuova sentenza sottoscritta.
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