Cassazione Civile, Ordinanza n. 30831/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un preavviso di fermo amministrativo emesso in relazione a una cartella esattoriale riguardante sanzioni amministrative del 2014. L'opponente contestava, in via principale, la nullità, illegittimità o inesistenza della cartella e della sua notifica, nonché degli atti prodromici e connessi, deducendo altresì l'omessa notifica del verbale di accertamento presupposto e chiedendo l'annullamento del preavviso di fermo e il rigetto della pretesa creditoria. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte, con dichiarazione di inefficacia del preavviso limitatamente alla cartella contestata per mancata notifica. In appello l'opponente lamentava: ultra petizione per avere il primo giudice deciso sulla prescrizione senza eccezione di parte; omessa prova della notifica dei verbali di accertamento e della cartella; omessa pronuncia sul disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte; impossibilità di collegare quella documentazione alla cartella impugnata; omessa pronuncia sulla nullità dell'atto per mancata indicazione della base di calcolo degli interessi; erronea compensazione delle spese. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'appello, riformava solo le spese di primo grado e di appello. La ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. per carenza di interesse ad agire e ultra petizione, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia sulla notifica dei verbali di accertamento, e violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul disconoscimento dei documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e omessa pronuncia, non rispettassero il requisito di specificità e autosufficienza dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché non fornivano una esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali e non consentivano di comprendere, senza ricorso ad atti esterni, le ragioni delle decisioni di merito e l'errore denunciato. In particolare, la ricorrente aveva riportato solo stralci della motivazione di appello e una narrazione sommaria del primo grado, senza indicare compiutamente il contenuto e le ragioni della decisione di primo grado, impedendo di verificare la dedotta carenza di interesse ad agire e le altre doglianze. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente in favore della parte controricorrente; nessuna statuizione è stata resa nei confronti della parte rimasta intimata e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
È il rimedio utilizzato per contestare il diritto della parte creditrice a procedere in via esecutiva o a mantenere gli atti prodromici all'esecuzione.
violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.
Richiamato quale parametro del dedotto difetto di interesse ad agire, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per carenze di specificità del ricorso.
violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. civ.
Invocato per denunciare ultra petizione e omessa pronuncia; la Corte non entra nel merito delle doglianze perché il ricorso non espone in modo autosufficiente i fatti processuali.
violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. civ.
Richiamato dalla ricorrente, ma senza un'esposizione autosufficiente dei fatti e delle ragioni della dedotta omissione di pronuncia.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 cod. civ.
Invocato con riguardo alla contestazione del valore probatorio della documentazione prodotta, ma la censura non è scrutinata nel merito.
disconoscimento ex art. 2719 c.c.
Richiamato in relazione al disconoscimento delle copie documentali prodotte; la Corte rileva comunque l'inammissibilità per difetto di autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione chiara e completa dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte la comprensione della controversia senza dover attingere ad altre fonti.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma procedurale che ha regolato la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
a norma del comma 1-bis del citato art. 13
Costituisce il parametro del contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione completa e autosufficiente dei fatti sostanziali e processuali, tale da consentire alla Corte di comprendere la controversia e le censure senza ricorrere ad atti o fonti esterni.
- La deduzione di violazione di legge o di omessa pronuncia non è sufficiente se non è accompagnata da una chiara ricostruzione della sequenza processuale, delle decisioni di merito e del preciso errore imputato al giudice di appello.
- Quando il ricorso si limita a riportare stralci della motivazione impugnata e una narrazione sommaria delle fasi di merito, senza illustrare compiutamente il contenuto delle decisioni precedenti, esso è inammissibile per difetto del requisito di specificità e autosufficienza.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, le spese seguono la soccombenza e il giudice deve dare atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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