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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33572/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2006 nei confronti di una società, sulla base di un processo verbale di constatazione che aveva ritenuto esistenti elementi positivi di reddito non dichiarati per euro 929.571, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. In primo e in secondo grado i giudici tributari avevano respinto le difese della società, che sosteneva che i movimenti bancari contestati non esprimevano ricavi imponibili ma operazioni di carattere finanziario, effettuate per esigenze di liquidità e annotate in contabilità. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apodittica e meramente apparente, in violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 156 c.p.c., 111 e 24 Cost. Secondo il ricorrente, la CTR si era limitata a richiamare in astratto la presunzione legale derivante dalle indagini bancarie e l'inversione dell'onere della prova, senza spiegare quali elementi di fatto concreti avessero giustificato la conferma dell'accertamento e senza confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive sulla natura finanziaria delle operazioni e sulla loro registrazione contabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione della CTR era solo apparente: pur richiamando correttamente i principi in tema di indagini bancarie e presunzione a favore dell'Ufficio, non li aveva calati nella fattispecie concreta e non aveva indicato gli elementi di fatto posti a base della decisione. Il mero rinvio alle motivazioni del primo giudice e l'affermazione, generica, di insufficienza delle prove offerte dalla società non consentivano di comprendere il ragionamento decisorio né di controllarne la logicità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente è stato ricondotto alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione esistente, comprensibile e idonea a rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve esporre in modo intellegibile le ragioni della decisione.

  • art. 156 c.p.c.

    Il vizio di motivazione, quando incide sul contenuto minimo costituzionale della sentenza, determina nullità.

  • art. 111 Cost.

    Il dovere di motivazione integra il requisito costituzionale della giustizia della decisione.

  • art. 24 Cost.

    La motivazione deve consentire alla parte di comprendere e controllare l'esito della decisione.

  • art. 32 d.P.R. 600/1973

    In tema di indagini bancarie opera una presunzione legale a favore dell'Ufficio, superabile dal contribuente con prova specifica della non riferibilità delle operazioni a redditi imponibili.

  • art. 51 d.P.R. 633/1972

    In materia IVA, le indagini bancarie attribuiscono all'Amministrazione una presunzione legale sulle movimentazioni non giustificate.

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare la ripresa a tassazione del reddito d'impresa.

Massime di principio

  • In presenza di accertamento bancario, il giudice di merito deve verificare e descrivere gli specifici elementi di fatto che consentono di ritenere non superata la presunzione legale a favore dell'Amministrazione; non è sufficiente il richiamo astratto alla regola presuntiva.
  • La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando enuncia corretti principi di diritto ma non li applica alla concreta fattispecie, lasciando indeterminati i fatti decisivi e impedendo il controllo sulla logicità della decisione.
  • Il mero rinvio alle ragioni del primo giudice, se non accompagnato da una autonoma e comprensibile disamina degli elementi probatori rilevanti, non soddisfa l'obbligo di motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura di motivazione apparente è fondata quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
  • Nel contenzioso su indagini bancarie, il contribuente deve fornire una prova specifica e puntuale della non imponibilità delle operazioni contestate, ma il giudice deve comunque spiegare perché tale prova sia stata ritenuta insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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