Cassazione Civile, Ordinanza n. 20805/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2003, con rettifica della dichiarazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA, conseguente a processo verbale della Guardia di Finanza. L'Ufficio aveva contestato, in sostanza, l'indeducibilità di costi ritenuti privi di inerenza e aveva formulato la pretesa anche sulla base del mancato reperimento della documentazione contabile durante l'accesso nei locali dove il contribuente svolgeva la propria attività. Il contribuente aveva eccepito l'illegittimità dell'attività ispettiva, sostenendo che l'accesso fosse stato eseguito in un luogo diverso da quello consentito e, in particolare, senza autorizzazione della Procura della Repubblica, anche perché i locali sarebbero stati promiscui tra società e libero professionista; inoltre contestava nel merito la ripresa fiscale, affermando la deducibilità dei costi. In Cassazione ha proposto due motivi: (1) violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente per l'asserita illegittimità dell'accesso e delle operazioni compiute dalla G.d.F.; (2) violazione dell'art. 32 DPR 600/1973 in relazione all'art. 53 Cost., censurando il disconoscimento totale dei costi pur a fronte della ritenuta attendibilità dei ricavi dichiarati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la doglianza sull'autorizzazione all'accesso, osservando che la verifica aveva riguardato locali dove il contribuente svolgeva la propria attività e non la privata dimora, sicché non occorreva l'autorizzazione della Procura; ha inoltre dichiarato nuova, quindi inammissibile in questa sede, la specifica censura relativa all'apertura dei cassetti della scrivania, e priva di interesse la doglianza sul controllo del computer, poiché il PVC qualificava i files rinvenuti come non di interesse operativo. Sul secondo motivo ha affermato il principio per cui, in tema di accertamento ex art. 32 DPR 600/1973, grava sul contribuente l'onere di provare l'esistenza dei costi deducibili, la loro inerenza e la diretta riferibilità all'attività produttiva del reddito; nel caso concreto il ricorrente si era limitato a riproporre difese generiche senza offrire prova sufficiente. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
L'autorizzazione della Procura è necessaria solo per accessi nella privata dimora o in locali non adibiti all'esercizio dell'attività; se l'accesso avviene nei locali dove si svolge l'attività professionale, l'autorizzazione non è richiesta.
art. 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di accertamento fiscale, il contribuente deve provare l'esistenza dei costi deducibili, la loro inerenza e la loro riferibilità all'attività svolta e al reddito prodotto.
art. 53 Cost.
Richiamato in relazione alla capacità contributiva, ma la censura è stata respinta perché il contribuente non ha assolto l'onere probatorio sui costi deducibili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto dal ricorrente in caso di soccombenza.
Massime di principio
- L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per l'accesso fiscale non è necessaria quando la verifica si svolge nei locali in cui il contribuente esercita la propria attività, purché non si tratti di privata dimora o di luoghi non adibiti all'attività.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o specifiche doglianze non dedotte nei gradi di merito; tali censure sono nuove e quindi non scrutinabili.
- Nel giudizio tributario, il contribuente che intenda dedurre costi deve fornire prova puntuale della loro esistenza, inerenza e riferibilità all'attività produttiva del reddito; la mera allegazione documentale o la riproposizione di difese generiche non è sufficiente.
- La contestazione della legittimità dell'accertamento non può essere accolta se il contribuente non supera il principio per cui l'onere della prova sui costi deducibili grava su chi li invoca in diminuzione del reddito imponibile.
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