Cassazione Civile, Ordinanza n. 02036/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto di lavori tra una società appaltatrice e una società committente. Secondo quanto esposto nella sentenza, l'appaltatore non avrebbe rispettato i tempi di consegna dell'opera; per questo le parti avrebbero poi sottoscritto una transazione, con cui la committente si impegnava a corrispondere il corrispettivo dell'opera già realizzata secondo una certa dilazione. L'appaltatore ha quindi agito sostenendo che la committente fosse inadempiente agli obblighi assunti con la transazione e ha chiesto rimedi conseguenti. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo la transazione novativa sulla base del tenore letterale di una clausola. Con il ricorso per cassazione l'appaltatrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., contestando l'interpretazione della transazione e la sua qualificazione come novativa, anche per mancata considerazione dei canoni sistematico e conservativo; 2) violazione dell'art. 1976 c.c., sostenendo che la natura novativa non poteva ricavarsi dall'inadempimento ma solo dal testo dell'accordo; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c., censurando la condanna alle spese di lite nonostante la soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la doglianza mirava in realtà a rimettere in discussione un accertamento di fatto della volontà negoziale compiuto dal giudice di merito, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la Corte d'appello desunto la novatività della transazione dal suo tenore letterale e non dall'inadempimento; ha respinto il terzo motivo perché la condanna alle spese seguiva correttamente la soccombenza. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
I canoni ermeneutici contrattuali possono essere censurati in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente in che modo il giudice di merito li abbia violati; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo.
L'interpretazione del contratto è attività di accertamento della volontà comune delle parti riservata al giudice di merito; la qualificazione giuridica della fattispecie è invece sindacabile in sede di legittimità secondo i criteri legali di interpretazione.
Il principio di conservazione del contratto è richiamato come criterio interpretativo invocato dalla ricorrente, ma la Corte non lo accoglie perché la censura non attacca specificamente la motivazione del giudice di merito.
La natura novativa della transazione deve essere desunta dal contenuto dell'accordo; nel caso deciso la Corte precisa che la novatività è stata ricavata dal tenore della scrittura e non dall'inadempimento successivo.
La condanna alle spese segue la soccombenza della parte totalmente perdente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura del testo negoziale se non si deduce specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica.
- La qualificazione giuridica della volontà negoziale, una volta accertato il contenuto dell'accordo, è sindacabile in cassazione; tuttavia il ricorso deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi e non con una lettura alternativa dei fatti.
- Una transazione può essere qualificata come novativa quando dal suo tenore risulti la volontà delle parti di sostituire il regolamento originario con uno nuovo; tale qualificazione non deriva automaticamente dal successivo inadempimento della transazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non coglie la ratio della decisione impugnata e attacca una statuizione diversa da quella effettivamente posta a fondamento del provvedimento.
- La condanna alle spese segue la soccombenza, sicché la parte totalmente soccombente non può dolersi della relativa statuizione se non prospettando un concreto errore di diritto o di calcolo.
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