Cassazione Penale, Sentenza n. 7447/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Agrigento per fatti commessi come componente dell'equipaggio del motopeschereccio tunisino "Zhora": secondo la difesa la condotta doveva essere qualificata come delitto aggravato di cui all'art. 629 cod. pen. (rapina/aggravata), non quale atto di depredazione ex art. 1135 cod. nav. e art. 101 della Convenzione di Montego Bay; ne conseguirebbe, a suo avviso, l'assenza di giurisdizione italiana perché il fatto sarebbe stato commesso fuori dal mare territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure siano, in sostanza, una diversa valutazione dei fatti e non denunzino violazioni di norme di diritto o la manifesta illogicità della motivazione, cui è limitato il sindacato di legittimità. Il Collegio di merito aveva motivatamente ritenuto sussistenti gravi indizi per la sussunzione degli atti come depredazione ai sensi dell'art. 1135 cod. nav. e come violenza/rapina ai sensi dell'art. 101 della Convenzione di Montego Bay, fondando su ciò la giurisdizione italiana in base all'art. 7 n.5 cod. pen. Per effetto dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 1135 cod. nav. (Rd. 327/1942)
La Corte ha ritenuto che la nozione di atti di depredazione comprende lo spossessamento violento di beni altrui in mare, indipendentemente dalla qualificazione come rapina o estorsione, e pertanto la condotta contestata può rientrare in questa figura
art. 101 Convenzione di Montego Bay (1982)
Gli elementi di violenza e spossessamento emersi sono stati valutati alla luce dell'art. 101, concludendo che le condotte integrano anche le ipotesi previste dalla Convenzione e sono idonee a fondare la giurisdizione italiana
Il Collegio ha applicato tale disposizione per ritenere radicata la giurisdizione italiana in relazione ai fatti di depredazione in mare valutati congiuntamente alle norme internazionali richiamate
Richiamato dal ricorrente come corretta qualificazione (rapina aggravata), è stato ritenuto invece materia di valutazione fattuale: anche se la condotta potesse essere descritta come rapina/estorsione, ciò non esclude la rilevanza dell'art. 1135 cod. nav. e non produce di per sé un vizio di diritto
art. 274 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Richiamata nel provvedimento cautelare per giustificare l'applicazione della custodia in carcere in relazione alle esigenze cautelari, ossia i rischi contemplati dalla normativa sulla detenzione preventiva
Applicata per stabilire le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, consentendo la condanna alle spese e la irrogazione della sanzione pecuniaria essendo esclusa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è ammissibile solo per violazioni di specifiche norme di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; non è la sede per rinnovare la valutazione dei fatti.
- La qualificazione giuridica di condotte complesse in mare (depredazione vs rapina/estorsione) può ricadere sotto la disciplina del codice della navigazione e delle convenzioni internazionali: anche se esistono profili sovrapponibili, la nozione di depredazione include lo spossessamento violento e può giustificare la giurisdizione italiana.
- Per contestare con successo in Cassazione una misura cautelare occorre puntare su vizi formali o legali della motivazione (contraddittorietà, mancanza di riferimento a elementi essenziali, illogicità manifesta), non su una diversa lettura probatoria.
- Quando la condotta comporta l'appropriazione violenta di un motore e l'abbandono di persone in mare con costrizione morale per estorsione di denaro, i giudici possono ritenere sussistenti gravi indizi per misure cautelari e fondare la giurisdizione su norme nazionali e convenzionali.
- La strategia difensiva in casi analoghi dovrebbe valutare sia la possibile riclassificazione del fatto sia l'assunzione preventiva che la Cassazione non riesamina i fatti: è preferibile focalizzarsi su errori di diritto e sulla insufficienza o contraddittorietà della motivazione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e, salvo giustificato motivo, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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